Figli diretti maggiorenni
Per poter presentare una richiesta presso questo Consolato Generale è necessario essere residenti nella circoscrizione consolare da almeno 6 mesi. Secondo la legge italiana, infatti, l’Autorità competente all’accertamento della cittadinanza è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti fuori dall’Italia è l’autorità diplomatico-consolare territorialmente competente; per i residenti in Italia è l’ufficiale di stato civile del Comune di residenza.
Tutte le richieste di appuntamento devono essere avanzate previa registrazione nel portale Prenot@mi e possono riferirsi ad una sola persona fisica.
Si ricorda che l’unica modalità per richiedere un turno è attraverso il Portale Prenot@mi, raggiungibile a questo link: https://prenotami.esteri.it.
Il servizio è completamente GRATUITO. Ricordiamo che il turno è personale e intrasferibile.
Si segnala che in Rete esistono siti web con nomi simili, ma che non sono gestiti né dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale né dal Consolato Generale di Cordoba.
Si ricorda inoltre che i turni richiesti attraverso il portale Prenot@mi che non potranno essere attribuire correttamente all’utente saranno cancellati e saranno nuovamente resi disponibili per gli utenti.
Al servizio possono accedere ESCLUSIVAMENTE:
1) Figli diretti maggiorenni (+18 anni) di cittadini italiani nati in Italia e regolarmente iscritti nell’Anagrafe Consolare di questo Consolato Generale;
2) Figli diretti maggiorenni (+18 anni) di cittadini italiani, regolarmente iscritti nell’Anagrafe Consolare, che hanno fatto la ricostruzione della cittadinanza presso questo Consolato Generale e la cui documentazione risulta agli atti di questo Ufficio.
Nota bene: Chi non rientra in nessuna di queste due categorie dovrà prenotare l’appuntamento per “Ricostruzione / Jure sanguinis”.
Documenti da presentare:
- DNI rilasciato da non più di 10 anni (originale e copia) da cui risulti la residenza presso la Circoscrizione Consolare;
- atto di nascita del richiedente tradotto in italiano, è necessaria la relativa “partida o acta” (fotocopia della pagina del libro degli atti di stato civile autenticata dal Registro Civil), non è sufficiente un certificato di nascita. Se si tratta di persona adottata sentenza di adozione (vedi capitolo Sentenze);
- atto di riconoscimento della paternità/maternità se il riconoscimento è stato effettuato con atto separato rispetto all’atto di nascita vero e proprio (vedi requisiti capitolo stato civile);
- eventuale atto di matrimonio;
- eventuale sentenza di divorzio (vedi capitolo Sentenze);
- atto di morte del coniuge straniero (nel caso di vedove/i);
- atti di nascita di eventuali figli minori di 18 anni ed eventuali atti di riconoscimento di paternità/maternità (vedi capitolo Stato Civile);
- eventuale sentenza di adozione (vedi capitolo Sentenze);
- ricevuta di utenza di un servizio relativo alla propria abitazione (luce, gas, telefono fisso, ecc.) a nome dell’interessato da cui risulti il medesimo indirizzo indicato nel documento identificativo o altra documentazione che lo dimostri;
- formulario di richiesta di riconoscimento della cittadinanza (si compila in Consolato nel momento di consegnare la documentazione prevista).
Importante
La prenotazione del turno non dà diritto alla presentazione della domanda. Il giorno del turno il personale addetto esaminerà la richiesta e accetterà soltanto le pratiche che rientrano in uno dei due casi previsti con il corrispettivo pagamento in Pesos argentini della somma di € 600 (vedi tariffe consolari in pesos argentini).