{"id":447,"date":"2023-05-30T14:35:10","date_gmt":"2023-05-30T12:35:10","guid":{"rendered":"https:\/\/conscordoba.esteri.it\/?page_id=447"},"modified":"2025-07-14T14:08:02","modified_gmt":"2025-07-14T12:08:02","slug":"cittadinanza-jure-sanguinis","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/conscordoba.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/cittadinanza-jure-sanguinis\/","title":{"rendered":"Ricostruzioni"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 cittadino italiano il figlio nato in Italia o all\u2019estero da padre o madre italiani.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I figli nati prima dell\u20191 gennaio 1948 sono cittadini italiani solo se nati da padre italiano, poich\u00e9 la donna italiana trasmette la cittadinanza ai figli soltanto dopo tale data.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La legge n. 74\/2025 ha modificato sostanzialmente la disciplina, limitando la trasmissione automatica all\u2019infinito della cittadinanza <em>jure sanguinis e, <\/em>al contempo, valorizzando il possesso esclusivo della cittadinanza italiana degli ascendenti in primo o secondo grado.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il novello art. 3-bis della Legge n. 91\/1992, infatti, stabilisce che chi \u00e8 nato all\u2019estero non ha mai acquistato la cittadinanza italiana a meno che:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>un ascendente di primo grado o di secondo grado possieda (o possedesse al momento della morte) esclusivamente la cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>un genitore cittadino italiano riconosciuto come tale sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza e prima della nascita del figlio.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Solo chi rientra in queste fattispecie potr\u00e0 ottenere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, presentando l\u2019istanza innanzi al Consolato competente con regolare appuntamento preso attraverso Prenot@mi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La documentazione presentata con l\u2019istanza dovr\u00e0 essere completa secondo requisiti di legge. Inoltre, \u00e8 onere degli istanti produrre ogni documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla Legge. Ove fosse necessario, gli uffici consolari informeranno gli istanti circa ulteriore documentazione da presentare in fase di istruttoria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/prenotami.esteri.it\/\">Prenota l\u2019appuntamento per Ricostruzione &#8211; Iure Sanguinis (portale\u00a0<\/a><a href=\"mailto:Prenot@mi\">Prenot@mi<\/a>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si ricorda che l\u2019unica modalit\u00e0 per richiedere un turno \u00e8 attraverso il portale Prenot@mi, raggiungibile a questo link:\u00a0<a href=\"https:\/\/prenotami.esteri.it\/\">https:\/\/prenotami.esteri.it<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il servizio \u00e8 completamente GRATUITO. Ricordiamo che il turno deve essere preso personalmente, \u00e8 intrasferibile e valido esclusivamente per il titolare, a prescindere dal fatto che esso abbia o meno figli minorenni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si segnala che in Rete esistono siti web con nomi simili, ma che non sono gestiti n\u00e9 dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n\u00e9 dal Consolato Generale di Cordoba.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si ricorda inoltre che i turni richiesti attraverso il portale Prenot@mi che non potranno essere attribuiti correttamente all\u2019utente saranno cancellati e saranno nuovamente resi disponibili per gli utenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>ATTI DI STATO CIVILE E DOCUMENTI DA PRESENTARE (IN ORIGINALE)<\/strong><\/p>\n<p><strong><u>Avo dante causa in possesso esclusivamente della cittadinanza italiana:<\/u><\/strong><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Atto di nascita rilasciato dal Comune di origine, completo di tutte le generalit\u00e0 e con le eventuali annotazioni a margine (se l\u2019atto \u00e8 stato rilasciato da un\u2019autorit\u00e0 religiosa, esso sar\u00e0 valido esclusivamente se al momento della nascita non erano stati istituiti gli uffici dello Stato Civile locale. In questo caso, l\u2019atto dovr\u00e0 essere legalizzato dalla Curia Vescovile di competenza).<\/li>\n<\/ul>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Certificato in originale della \u201cC\u00e1mara Nacional Electoral\u201d (situata in Calle 25 de Mayo 245 \u2013 1002 Buenos Aires &#8211; <a href=\"https:\/\/www.electoral.gob.ar\/nuevo\/paginas\/btn\/tyf_f003.php\">https:\/\/www.electoral.gob.ar\/nuevo\/paginas\/btn\/tyf_f003.php<\/a>), che attesti il fatto che l\u2019ascendente italiano non si sia naturalizzato argentino. Il suindicato certificato dovr\u00e0 indicare tutte le eventuali varianti di nome e cognome presenti sull\u2019atto di nascita e di morte dell\u2019avo italiano. Tale certificato deve essere debitamente apostillato.<\/li>\n<\/ul>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Atto di matrimonio (se del caso), debitamente legalizzato e munito di traduzione ufficiale all\u2019italiano. Se divorziato, l&#8217;atto dovr\u00e0 riportare l&#8217;annotazione a margine relativa al divorzio. In quel caso, sar\u00e0 anche necessario presentare la relativa sentenza debitamente apostillata e munita di traduzione ufficiale all&#8217;italiano.<\/li>\n<\/ul>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Se vivo: copia del DNI (fronte e retro).<\/li>\n<\/ul>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Se deceduto: atto di morte, debitamente legalizzato e munito di traduzione ufficiale all\u2019italiano.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><u>Eventuale ascendente di prima generazione<\/u><\/strong>:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Atto di nascita, debitamente legalizzato e munito di traduzione ufficiale all\u2019italiano. Solo nei casi in cui la nascita sia avvenuta prima della creazione dell\u2019Ufficio dello Stato Civile (\u201cRegistro Civil\u201d), si pu\u00f2 presentare l\u2019atto di battesimo\/nascita rilasciato da un\u2019autorit\u00e0 religiosa, legalizzato dalla Curia Vescovile di competenza e apostillato.<\/li>\n<\/ul>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Atto di matrimonio civile (se del caso), debitamente legalizzato e munito di traduzione ufficiale all\u2019italiano.<\/li>\n<\/ul>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Se vivo: copia (fronte e retro) del DNI.<\/li>\n<\/ul>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Se deceduto: atto di morte, debitamente legalizzato e munito di traduzione ufficiale all\u2019italiano.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Istante<\/strong>:<\/span><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Istanza di cittadinanza italiana completa in tutte le sue parti, debitamente sottoscritta dall\u2019istante con certificazione di firma di un notaio registrato presso la localit\u00e0 di residenza. La certificazione di firma non pu\u00f2 essere apposta successivamente alla data di scadenza dell\u2019appuntamento.<\/li>\n<li>Atto di nascita, debitamente legalizzato e munito di traduzione ufficiale all\u2019italiano.<\/li>\n<li>Atto di matrimonio (se coniugato), debitamente legalizzato e munito di traduzione ufficiale all\u2019italiano. Gli atti di matrimonio dell\u2019istante non possono avere pi\u00f9 di mesi 6 dalla data di emissione;<\/li>\n<li>Sentenza di divorzio (se del caso). Nel caso di separazione legale e posteriore conversione in divorzio, occorre produrre entrambe le sentenze emesse dal Tribunale competente, apostillate e tradotte in italiano (l\u2019atto di matrimonio di cui al precedente punto deve fare riferimento al divorzio con apposita nota a margine);<\/li>\n<li>Se \u00e8 vedovo\/a: atto di morte del proprio coniuge, debitamente legalizzato;<\/li>\n<li>Atti di nascita di eventuali figli minorenni, debitamente legalizzati. Importante: la presentazione degli atti di nascita dei figli minorenni \u00e8 onere dell&#8217;istante, ma non implica il riconoscimento automatico della loro cittadinanza italiana (art. 4, comma 1bis, Legge n. 91\/1992);<\/li>\n<li>Copie autenticate tramite notaio locale dei Documenti di identit\u00e0 (DNI) di tutti gli integranti del nucleo familiare (istante, coniuge\/convivente, figli minorenni ed eventuali altri progenitori dei figli -anche non conviventi);<\/li>\n<li>Per provare la propria residenza, ricevuta di utenza di un servizio relativo alla propria abitazione (luce, gas, telefono fisso, ecc.) a nome dell\u2019istante, da cui risulti il medesimo indirizzo indicato nel documento identificativo. In mancanza, <a href=\"https:\/\/conscordoba.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/comprovanti-di-residenza\/\">altra documentazione valida<\/a> che dimostri la residenza attuale.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>NON \u00c8 POSSIBILE RICHIEDERE PRECEDENTI AD ALTRI CONSOLATI O COMUNI ITALIANI.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questo Consolato Generale \u00e8 competente al riconoscimento della cittadinanza italiana delle persone residenti nella circoscrizione consolare di C\u00f3rdoba, cui afferiscono le province di C\u00f3rdoba, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Tucum\u00e1n, Salta e Jujuy.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La residenza dichiarata dall\u2019istante, che deve essere maggiorenne, deve coincidere con quella presente sul DNI argentino. Inoltre, se questo \u00e8 stato rilasciato pi\u00f9 di dieci anni fa, occorre produrre un secondo documento di riconoscimento (passaporto, patente di guida, ecc.). I documenti devono essere esibiti in originale accompagnati da una copia fotostatica fronte e retro (nel caso particolare del DNI \u201clibretto\u201d, allegare fotocopia delle pagine 1 e 2 e di quella dove c\u2019\u00e8 l\u2019ultimo cambiamento di indirizzo non inferiore ai sei mesi). Il Consolato Generale si riserva il diritto di richiedere altri documenti aggiuntivi ai soli fini di accertare l\u2019effettiva residenza del richiedente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli atti (non certificati), rilasciati dal competente \u201cRegistro Civil\u201d e tradotti in italiano, vanno presentati in originale. Gli estratti per riassunto su modulo plurilingue non vengono accettati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Qualora i dati contenuti negli atti non coincidessero, sar\u00e0 necessario procedere con la rettifica degli stessi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli atti rilasciati dal \u201cRegistro Civil\u201d prima dell\u20191 luglio 1990, nonch\u00e9 i documenti emessi da altre autorit\u00e0 argentine, vanno vidimati con l\u2019Apostille dell\u2019Aja del 5 ottobre 1961 (da parte della Canciller\u00eda Argentina o del Colegio de Escribanos della provincia di competenza, se autorizzato).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I figli naturali (non legittimi, cio\u00e8 avuti al di fuori del matrimonio) e <strong>riconosciuti durante la minore et\u00e0<\/strong> devono presentare:<\/p>\n<ol>\n<li>atto di nascita con l\u2019indicazione del nome del genitore che l\u2019ha riconosciuto e nota a margine relativa al riconoscimento dell\u2019altro genitore<\/li>\n<li>atto amministrativo del riconoscimento;<\/li>\n<li>atto di nascita con il nuovo cognome.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">I figli naturali (non legittimi, cio\u00e8 avuti al di fuori del matrimonio) e riconosciuti dal genitore italiano durante la maggiore et\u00e0 (dopo i 18 anni), sempre che ricorrano le condizioni di cui all\u2019art. 3-bis della Legge 91\/1992, acquistano la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal riconoscimento manifestano la propria volont\u00e0 di farlo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"\u00c8 cittadino italiano il figlio nato in Italia o all\u2019estero da padre o madre italiani. 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