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Modifiche acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge (art. 4. comma 1-bis, lettera b) della Legge n. 91/1992)

Modifiche art. 4 legge 91/92
Modifiche art. 4 legge 91/92

Il comma 513 dell’articolo 1 della legge di bilancio per l’anno 2026 (Legge 30 dicembre 2025, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028) ha introdotto specifiche modifiche all’articolo 4, comma 1-bis, lettera b) e all’articolo 9-bis della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.

In particolare, le modifiche prevedono che le dichiarazioni rese dai genitori – di cui almeno uno cittadino per nascita – ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, lettera b) della Legge n. 91/1992 possano essere presentate entro tre anni (e non più entro un anno) dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.

È stata contestualmente prevista la gratuità di tali dichiarazioni: pertanto, per le dichiarazioni previste dall’art. 4, comma 1-bis, lettera b), della Legge n. 91/1992, non è più richiesto il pagamento del contributo di €250 previsto dall’articolo 9-bis della Legge n. 91/1992.

È stata inoltre prevista la gratuità anche delle dichiarazioni di cui all’articolo 1, comma 1-ter, del Decreto-Legge n. 36/2025 da rendersi entro il 31 maggio 2026.

Le modifiche stabilite dalla legge di bilancio non hanno carattere retroattivo, bensì vigono dal 1° gennaio 2026. Per questa ragione, la gratuità vale unicamente per le istanze presentate a partire da tale data, mentre non è previsto alcun rimborso per le istanze già presentate.

Per maggiori informazioni, si prega di consultare l’apposita sezione del sito web del Consolato Generale al seguente link: Acquisto della Cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero).