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Elezioni politiche

ELEZIONI POLITICHE

I cittadini italiani residenti all’estero hanno diritto di voto per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Essi votano per eleggere i 12 Deputati e i 6 Senatori della Circoscrizione Estero.

La Circoscrizione Estero è suddivisa in 4 ripartizioni geografiche:
a) Europa;
b) America Meridionale;
c) America Settentrionale e Centrale;
d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.
In ciascuna ripartizione vengono eletti un Deputato ed un Senatore, mentre i rimanenti seggi sono distribuiti fra le ripartizioni in proporzione al numero dei residenti. L’Argentina appartiene alla Ripartizione America Meridionale, che in occasione delle elezioni politiche del 2006 ha eletto 3 Deputati e 2 Senatori.

Gli elettori votano per le liste presentate nelle ripartizioni geografiche di rispettiva residenza. I candidati inseriti nelle liste elettorali presentate in ciascuna ripartizione geografica devono essere residenti ed elettori di tale ripartizione.

Hanno diritto di voto tutti i cittadini italiani residenti all’estero che abbiano compiuto i 18 anni (per l’elezione della Camera) e 25 anni (per il Senato) e che siano iscritti nelle liste elettorali predisposte sulla base di un elenco aggiornato dei residenti all’estero, predisposto dal Ministero dell’Interno sulla base delle iscrizioni nelle liste elettorali effettuate dai Comuni. E’ pertanto essenziale che il cittadino mantenga aggiornata la propria situazione anagrafica.

I cittadini italiani residenti all’estero votano per corrispondenza. Entro 18 giorni prima della data delle elezioni, il Consolato invia agli elettori un plico contenente:

  • il certificato elettorale;
  • la scheda o le schede elettorali;
  • con una busta bianca piccola in cui inserire le schede votate;
  • una busta grande preaffrancata recante l’indirizzo del Consolato (in cui l’elettore deve inserire la busta bianca sigillata contenente le schede votate e il tagliando del certificato elettorale);
  • le liste dei candidati;
  • un foglio esplicativo sulle modalità del voto;
  • il testo della Legge 459/2001.

L’elettore deve spedire le schede votate all’Ufficio consolare entro 10 giorni prima della data delle elezioni. Sono validi solo i voti che giungono al Consolato entro le 16 del giovedì anteriore alla data delle elezioni. Il Consolato invia immediatamente le schede a Roma, dove vengono scrutinate congiuntamente alle schede votate in Italia.

Gli elettori che, a 14 giorni dalla data delle elezioni, non abbiano ricevuto il plico elettorale, possono richiederlo presentandosi di persona al Consolato.

Le Rappresentanze diplomatiche concludono intese con gli Stati dove risiedono cittadini italiani per garantire che il voto per corrispondenza venga esercitato in condizioni di uguaglianza, libertà e segretezza e che nessun pregiudizio possa derivarne per il posto di lavoro e per i diritti degli elettori. Anche lo svolgimento della campagna elettorale è regolato da forme di collaborazione con i Governi esteri, la cui mancata conclusione non impedisce però l’esercizio del voto per corrispondenza.

Mediante l'”opzione”, i cittadini italiani residenti all’estero possono scegliere di votare in Italia per i candidati della circoscrizione relativa alla sezione elettorale nazionale in cui è iscritto. L’elettore che vuole votare in Italia deve comunicarlo per iscritto al Consolato entro il 31 dicembre dell’anno precedente la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, entro 10 giorni dall’indizione delle elezioni. L’opzione è valida per una sola consultazione elettorale o referendaria. L’elettore che scelga di votare in Italia non ha diritto a nessun rimborso delle spese di viaggio.