Figli minorenni nati all’estero da cittadini italiani iure sanguinis: acquisto della Cittadinanza per “beneficio di legge”
Il quadro normativo vigente in materia di cittadinanza – Legge n. 91/1992 e Legge n. 74/2025 (che ha convertito con modificazioni il Decreto-Legge 36/2025)- prevede che il figlio minorenne di cittadino italiano riconosciuto come tale dalla nascita (e in possesso di altra cittadinanza), diviene anch’esso cittadino italiano solo se i genitori o il tutore rendono una dichiarazione di volontà all’acquisto della cittadinanza italiana a favore del proprio figlio (o minore sotto tutela) entro un anno dalla nascita o dalla data di riconoscimento/adozione (comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992).
La trasmissione della cittadinanza italiana per i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino non è dunque automatica: prevede un meccanismo di acquisto di cittadinanza per beneficio di legge. Il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita né iure sanguinis, pertanto lo status di cittadino italiano del minore avrà efficacia dal giorno successivo a quello in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge (articolo 15 della legge n. 91/1992).
Per l’acquisto della cittadinanza italiana da parte dei figli minorenni, devono essere posseduti congiuntamente i seguenti requisiti:
- Almeno uno dei genitori dev’essere cittadino italiano per nascita (cioè iure sanguinis). Quindi, l’acquisto per beneficio di legge non si applica a genitori che siano in possesso della cittadinanza italiana ad altro titolo (naturalizzazioni, cittadinanze per beneficio di legge ex art. 9 della Legge n. 91/1992, cittadinanze per matrimonio ex art. 5 della Legge n. 91/1992, cittadini juris communicatione, art. 14 della legge 91/92).
- Entrambi i genitori (anche il genitore straniero) o il tutore devono presentare una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita (o dalla data in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio). Qualora la filiazione sia stata riconosciuta in tempi successivi da parte dei genitori, entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di un anno decorrerà dal primo riconoscimento. Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano ad altro titolo), il termine di un anno sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore, cittadino italiano per nascita.
La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona innanzi al funzionario delegato di questo Consolato Generale. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto solo alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore.
Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.
- Per la richiesta di acquisto della cittadinanza italiana a favore dei propri figli minorenni per beneficio di legge dovrà essere versato un contributo pari a €250 per ciascun figlio minorenne. Detto importo è da versare a favore del Ministero dell’Interno (art. 9-bis della Legge n. 91/1992).
Si precisa che, decorso il termine di un anno dalla nascita del figlio, la dichiarazione può essere presentata solo in caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, che dovrà perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori (Art. 4, comma 1-bis, lettera “a” della Legge n. 91/1992). In questo caso, l’accertamento dell’acquisto della cittadinanza italiana da parte del minore sarà competenza del Comune di residenza.
IMPORTANTE: REGIME TRANSITORIO PER LA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ ALL’ACQUISTO DI CITTADINANZA DI FIGLI MINORENNI.
La Legge 74/2025 (che ha convertito con modificazioni il Decreto-Legge n. 36/2025) prevede un regime transitorio per coloro i quali alla data di entrata in vigore della stessa (ovvero il 24 maggio 2025) avessero figli minorenni (cioè che non avessero compiuto il diciottesimo anno di età).
In via transitoria, i cittadini italiani per nascita già riconosciuti come tali potranno presentare la dichiarazione di volontà all’acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge a favore dei propri figli solo se:
- Almeno uno dei genitori è cittadino italiano per nascita.
- Alla data di entrata in vigore della legge n. 74/2025, ovvero al 24 maggio 2025, i propri figli erano minorenni.
- Entrambi i genitori (anche il genitore straniero) o il tutore presentano la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro e non oltre il termine perentorio del 31 maggio 2026 innanzi all’Ufficio consolare. Se un figlio, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata direttamente dal figlio stesso.
- Deve essere versato il relativo contributo amministrativo, pari a €250 per ciascun figlio minorenne, a favore del Ministero dell’Interno.
FIGLI MINORI DI GENITORE O NONNO/A ESCLUSIVAMENTE CITTADINO ITALIANO Si fa presente che la procedura per la presentazione delle richieste di iscrizione di figli minorenni di genitore o nonno/a cittadino esclusivamente italiano (artt. 1, lettera “a” e 3-bis, lettera “c” della Legge n. 91/1992) è disponibile al seguente link |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE PER LE RICHIESTE DI CITTADINANZA DI FIGLI MINORENNI PER BENEFICIO DI LEGGE
Le richieste di iscrizione e di acquisto della cittadinanza italiana dei figli minorenni di cittadini italiani vanno presentate esclusivamente tramite il portale Fast It, Sezione Stato Civile (“richiedere la trasmissione degli atti”). Le istanze di acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge da parte dei figli minorenni verranno gestite dall’Ufficio Cittadinanza, mentre le pratiche inerenti all’aggiornamento dello stato civile dei cittadini resteranno competenza esclusiva dell’Ufficio Stato Civile.
IMPORTANTE: LE RICHIESTE DI REGISTRAZIONE DI FIGLI MINORENNI PERVENUTE TRAMITE FAST- IT DOPO LE ORE 0:00 DI ROMA DEL 28/03/2025 SARANNO DEBITAMENTE ANALIZZATE ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA. Gli atti ed eventi di stato civile (matrimoni, unioni civili, sentenze di divorzio, morti) continuano ad essere gestiti dall’Ufficio Stato Civile, per cui l’utente potrebbe essere contattato da entrambi gli uffici a seconda del caso. |
È fondamentale che il genitore italiano ottemperi ai propri doveri di regolarizzazione della propria posizione anagrafica (residenza) e di stato civile per il corretto registro delle richieste di acquisto della cittadinanza italiana a favore dei propri figli. Per le richieste e modalità di presentazione di atti di stato civile, si rimanda all’apposita sezione.
Per le istanze di cittadinanza per benefico di legge a favore di figli minorenni, dovranno essere presentati su Fast It Sezione Stato Civile (“richiedere la trasmissione degli atti”) i seguenti documenti in formato .pdf:
- Modulo di richiesta di convocazione per rendere in presenza la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge a favore dei figli minorenni.
- Copia dei DNI (fronte e retro) dell’intero gruppo familiare (entrambi i genitori e figli minorenni).
- Atto di nascita originale, debitamente legalizzato e munito di traduzione ufficiale in italiano, del/dei minori per cui è richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana per beneficio di legge.
- Comprovante dell’avvenuto pagamento tramite bonifico bancario/PagoPA relativo al contributo per l’acquisto della cittadinanza italiana. Si ricorda che l’importo di €250 è per ciascun figlio minorenne.
- Comprovante di residenza aggiornato a nome del genitore italiano.
In base all’articolo 9-bis della legge n. 91/1992, le richieste di cittadinanza in seguito a dichiarazioni sono soggette al pagamento di un contributo di 250 euro, per ciascun minorenne, a favore del Ministero dell’Interno. Il contributo è da versare tramite bonifico bancario, con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico.
“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento (OBBLIGATORIO): Acquisto cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art. 9-bis L. 91/1992 e cognome e nome del figlio per cui s’intende sottoscrivere la dichiarazione di volontà
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)
Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l’interessato, una volta divenuto maggiorenne, può fare rinuncia, con la sola condizione che non si produca una condizione di apolidia.
Le richieste che perverranno tramite Fast-It prive della documentazione necessaria saranno respinte. L’istante potrà ripresentare la documentazione nel rispetto delle istruzioni fornite in questa sezione.