Figli minorenni nati all’estero da cittadini italiani iure sanguinis: acquisto della Cittadinanza per “beneficio di legge”
Il quadro normativo vigente in materia di cittadinanza – Legge n. 91/1992 e Legge n. 74/2025 (che ha convertito con modificazioni il Decreto-Legge 36/2025)- prevede che il figlio minorenne di cittadino italiano riconosciuto come tale dalla nascita (e in possesso di altra cittadinanza), diviene anch’esso cittadino italiano solo se i genitori o il tutore rendono una dichiarazione di volontà all’acquisto della cittadinanza italiana a favore del proprio figlio (o minore sotto tutela) entro tre anni dalla nascita o dalla data di riconoscimento/adozione (comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992).
La trasmissione della cittadinanza italiana per i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino non è dunque automatica: prevede un meccanismo di acquisto di cittadinanza per beneficio di legge. Il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita né iure sanguinis, pertanto lo status di cittadino italiano del minore avrà efficacia dal giorno successivo a quello in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge (articolo 15 della legge n. 91/1992).
Per l’acquisto della cittadinanza italiana da parte dei figli minorenni, devono essere posseduti congiuntamente i seguenti requisiti:
- Almeno uno dei genitori dev’essere cittadino italiano per nascita (cioè iure sanguinis). Quindi, l’acquisto per beneficio di legge non si applica a genitori che siano in possesso della cittadinanza italiana ad altro titolo (naturalizzazioni, cittadinanze per beneficio di legge ex art. 9 della Legge n. 91/1992, cittadinanze per matrimonio ex art. 5 della Legge n. 91/1992, cittadini juris communicatione, art. 14 della legge 91/92).
- Entrambi i genitori (anche il genitore straniero) o il tutore devono presentare una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro tre anni dalla nascita (o dalla data in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio). Qualora la filiazione sia stata riconosciuta in tempi successivi da parte dei genitori, entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di tre anni decorrerà dal primo riconoscimento se avvenuto successivamentea alla data del 24 maggio 2025. Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano ad altro titolo), il termine di tre anni sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore, cittadino italiano per nascita se avvenuto successivamentea alla data del 24 maggio 2025.
La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona innanzi al funzionario delegato di questo Consolato Generale. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto solo alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore.
Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.
- A partire dal 1 gennaio 2026, le richieste di acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge da rendere ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, lettera b) sono gratuite e quindi non soggette al pagamento di alcun contributo. Per ulteriori informazioni, consultare il seguente link.
IMPORTANTE: REGIME TRANSITORIO PER LA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ ALL’ACQUISTO DI CITTADINANZA DI FIGLI MINORENNI.
La Legge 74/2025 (che ha convertito con modificazioni il Decreto-Legge n. 36/2025) prevede un regime transitorio per coloro i quali alla data di entrata in vigore della stessa (ovvero il 24 maggio 2025) avessero figli minorenni (cioè che non avessero compiuto il diciottesimo anno di età).
In via transitoria, i cittadini italiani per nascita già riconosciuti come tali potranno presentare la dichiarazione di volontà all’acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge a favore dei propri figli solo se:
- Almeno uno dei genitori è cittadino italiano per nascita.
- Alla data di entrata in vigore della legge n. 74/2025, ovvero al 24 maggio 2025, i propri figli erano minorenni.
- Entrambi i genitori (anche il genitore straniero) o il tutore presentano la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro e non oltre il termine perentorio del 31 maggio 2026 innanzi all’Ufficio consolare. Se un figlio, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata direttamente dal figlio stesso.
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FIGLI MINORI DI GENITORE O NONNO/A ESCLUSIVAMENTE CITTADINO ITALIANO Si fa presente che la procedura per la presentazione delle richieste di iscrizione di figli minorenni di genitore o nonno/a cittadino esclusivamente italiano (artt. 1, lettera “a” e 3-bis, lettera “c” della Legge n. 91/1992) è disponibile al seguente link |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE PER LE RICHIESTE DI CITTADINANZA DI FIGLI MINORENNI PER BENEFICIO DI LEGGE
Le richieste di iscrizione e di acquisto della cittadinanza italiana dei figli minorenni di cittadini italiani vanno presentate esclusivamente tramite il portale Fast It, Sezione Stato Civile (“richiedere la trasmissione degli atti”). Le istanze di acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge da parte dei figli minorenni verranno gestite dall’Ufficio Cittadinanza, mentre le pratiche inerenti all’aggiornamento dello stato civile dei cittadini resteranno competenza esclusiva dell’Ufficio Stato Civile.
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IMPORTANTE: LE RICHIESTE DI REGISTRAZIONE DI FIGLI MINORENNI PERVENUTE TRAMITE FAST- IT DOPO LE ORE 0:00 DI ROMA DEL 28/03/2025 SARANNO DEBITAMENTE ANALIZZATE ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA. Gli atti ed eventi di stato civile (matrimoni, unioni civili, sentenze di divorzio, morti) continuano ad essere gestiti dall’Ufficio Stato Civile, per cui l’utente potrebbe essere contattato da entrambi gli uffici a seconda del caso. |
È fondamentale che il genitore italiano ottemperi ai propri doveri di regolarizzazione della propria posizione anagrafica (residenza) e di stato civile per il corretto registro delle richieste di acquisto della cittadinanza italiana a favore dei propri figli. Per le richieste e modalità di presentazione di atti di stato civile, si rimanda all’apposita sezione.
Per le istanze di cittadinanza per benefico di legge a favore di figli minorenni, dovranno essere presentati su Fast It Sezione Stato Civile (“richiedere la trasmissione degli atti”) i seguenti documenti in formato .pdf:
- Modulo di richiesta di convocazione per rendere in presenza la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge a favore dei figli minorenni.
- Copia dei DNI (fronte e retro) dell’intero gruppo familiare (entrambi i genitori e figli minorenni).
- Atto di nascita originale, debitamente legalizzato e munito di traduzione ufficiale in italiano, del/dei minori per cui è richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana per beneficio di legge.
- Per le richieste presentate a partire dal 1 gennaio 2026 non è richiesto alcun comprovante di pagamento.
- Comprovante di residenza aggiornato a nome del genitore italiano.
Si ricorda che non è previsto alcun rimborso per le istanze già presentate fino al 31 dicembre 2025.
Eventuali richieste di rimborso del pagamento di 250 euro effettuato per richieste presentate a partire dal 1 gennaio 2026 tramite bonifico al Ministero dell’Interno dovranno essere presentate utilizzando l’apposito “modello richiesta rimborso contributo cittadinanza”. Il Consolato Generale provvederà all’inoltro al competente Ministero dell’Interno.
Per ulteriori informazioni sull’istanza di richiesta del rimborso, si prega di consultare la pagina web del Ministero dell’Interno https://libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/notizie/richiedere-il-rimborso-il-contributo-di-cittadinanza
Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l’interessato, una volta divenuto maggiorenne, può fare rinuncia, con la sola condizione che non si produca una condizione di apolidia.
Le richieste che perverranno tramite Fast-It prive della documentazione necessaria saranno respinte. L’istante potrà ripresentare la documentazione nel rispetto delle istruzioni fornite in questa sezione.
IMPORTANTE
Il Consolato ha abilitato un canale di contatto esclusivo per le gestioni relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza per beneficio di legge. Gli interessati dovranno dunque rivolgersi per domande o richieste alla casella di posta elettronica consgencordoba.consolare@esteri.it
Per informazioni generali, si consiglia attenta lettura di questa sezione prima di contattare l’ufficio.