L’Ufficio di Stato Civile registra gli avvenimenti anagrafici più importanti nella vita dei cittadini italiani residenti nella Circoscrizione consolare, fra cui: matrimonio, unione civile, nascita dei figli, riconoscimento di figli minorenni, adozione, divorzio, decesso, ecc.
Quando questi avvenimenti si verificano all’estero la relativa certificazione, per essere valida in Italia, deve essere registrata presso il Comune competente. Tutti i cittadini italiani hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente (entro 90 giorni) al Consolato ogni variazione relativa al loro stato civile e alla composizione del loro nucleo familiare.
La registrazione degli atti e l’aggiornamento dei dati AIRE consentirà ai cittadini italiani la possibilità di usufruire dei servizi consolari, di ottenere certificati e documenti sia dal Comune che dall’Ufficio consolare, nonché di esercitare il diritto di voto all’estero.
L’Ufficio di Stato Civile, oltre alle competenze sopra elencate, assiste i cittadini italiani residenti nell’espletamento delle seguenti pratiche:
- trasmissione di sentenze di adozione;
- pubblicazioni di matrimonio;
- celebrazione del matrimonio consolare;
- cambiamento del nome o del cognome.
PRESENTAZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE
La modalità di presentazione delle richieste di trasmissione degli atti di Stato Civile si realizza esclusivamente tramite l’applicativo Fast It, sezione “Atti di Stato Civile“, accessibile a tutti i concittadini già registrati sul portale e la cui utenza sia stata, precedentemente, validata.
Tramite questa sezione è possibile presentare i seguenti documenti:
- atti di nascita di figli minori;
- atti di matrimonio;
- atti di unione civile;
- atti di morte;
- sentenze di divorzio.
Per chiarimenti circa le modalità operative della sezione “Atti di Stato Civile”, è disponibile online un Manuale Fast It Stato Civile
La presentazione degli atti di stato civile dovrà essere sempre accompagnata dal Modulo richiesta trascrizione atti e da una copia del DNI di tutti i membri del nucleo famigliare con domicilio attuale.
Per quanto riguarda invece altre pratiche relative allo Stato Civile (matrimoni consolari, convivenze di fatto, cambiamento nome o cognome, ripristino cognome, ecc.) è necessario rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica: statocivile.cordoba@esteri.it
Solo ed esclusivamente per quanto riguarda la presentazione di atti di morte di cittadini italiani iscritti in questo Consolato da parte di un familiare straniero (non italiano), è possibile contattare l’ufficio via e-mail per concordare la modalità di consegna.
REQUISITI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE
Gli atti devono essere originali (“partidas”, non certificati, né trascrizioni), rilasciati dal competente Ufficio di Stato Civile (“Registro Civil”) e tradotti in italiano.
Nel caso di atti provenienti da archivi digitali (CIDI, Sistema GEDO, PReCivil, ecc.), questi devono essere muniti di certificazione che la copia digitale è conforme all’originale, legalizzazione della firma dell’ufficiale che ha redatto il documento e firme digitali. La traduzione dovrà specificare che si tratta di un documento digitale e contenere gli elementi necessaria alla verifica (vedi modello in Anexo I del Manuale Fast It Stato Civile).
Non si accettano i certificati bilingue rilasciati dal “Registro Civil” in quanto non sono copie integrali.
In virtù dell’accordo bilaterale in materia di scambio di atti fra Italia e Argentina, gli atti rilasciati dagli Uffici di Stato Civile dal 1º luglio 1990 in poi sono esenti dalla legalizzazione “Apostille” della Convenzione dell’Aja.
ATTI DI NASCITA
L’atto di nascita di un minorenne deve essere realizzata dal progenitore cittadino italiano e deve soddisfare i requisiti sopraelencati, ovvero essere munita di legalizzazione e relativa traduzione all’italiano. Il cittadino deve inoltre allegare copia del documento d’identità (D.N.I.) del figlio minorenne e quello di entrambi i genitori (indipendentemente dal fatto che questi siano sposati o meno e dalla nazionalità dell’altro genitore).
Nel caso in cui i genitori non convivano (domicili diversi nel D.N.I.), l’istanza deve essere corredata dell’assenso dell’altro genitore (cioè, di colui che NON presenta la richiesta) all’iscrizione del minorenne. L’assenso consiste in un modulo (Atto di Assenso) che deve essere sottoscritto in presenza di un Notaio.
Se anche il genitore che NON presenta la richiesta è cittadino italiano, l’assenso può essere firmato senza la legalizzazione del Notaio.
L’Atto di assenso deve essere presentato attraverso l’applicativo Fast It insieme all’invio della documentazione relativa al minore.
RICONOSCIMENTO DI FIGLI NATURALI (MINORENNI)
In caso di iscrizione di figli minorenni naturali riconosciuti successivamente alla nascita, il cittadino italiano deve presentare:
- atto di nascita originario con la relativa annotazione marginale relativa al riconoscimento amministrativo/giudiziario di paternità o maternità;
- atto amministrativo di riconoscimento paterno/materno o sentenza giudiziaria di filiazione;
- certificato di nascita (riportante il nuovo cognome), rilasciato dal Comune della località presso la quale è stato registrato l’atto.
Tutti i documenti devono essere tradotti in italiano.
L’altro genitore, ovvero chi non ha effettuato il riconoscimento, deve dare il proprio consenso. Nel caso in cui abbia compiuto i 14 anni di età, anche il figlio minorenne riconosciuto deve dare il proprio consenso.
ADOZIONE DI MINORENNI
In caso di adozione di minorenni da parte di un cittadino italiano, la documentazione che deve essere presentata è la seguente:
- atto di nascita riportante il nome dei genitori biologici;
- atto di nascita riportante il nome dei genitori adottivi;
- sentenza di adozione completa, originale, legalizzata dal Tribunale competente e legalizzata con ” Apostille dell’Aja”.
Tutti i documenti devono essere corredati di traduzione in italiano. Si deve presentare inoltre originale e fotocopia del documento d’identità (D.N.I.) del minore, qualora residente in Argentina), nonché quelli dei genitori, con domicilio aggiornato.
ATTI DI MATRIMONIO E SENTENZE DI DIVORZIO
L’atto di matrimonio di cittadino italiano vivente non deve essere stato rilasciato da oltre sei mesi rispetto alla data di presentazione dell’istanza al Consolato.
In caso di divorzio, si deve presentare la sentenza e l’atto di matrimonio in cui sia riportata l’annotazione a margine contente i dati relativi a tale sentenza di divorzio passata in giudicato.
La sentenza di divorzio deve essere autenticata dal Tribunale competente, legalizzata dal “Superior Tribunal de Justicia” nel caso di Córdoba o dai Tribunali competenti per ogni Provincia e vidimata con “Apostille dell’Aja”.
La presentazione della sentenza di divorzio deve essere sempre corredata dell’Atto di notorietà.
CONTROLLO DEGLI ATTI PREVIO ALLA PRESENTAZIONE
Prima di presentare gli atti si raccomanda vivamente di verificare l’esattezza dei dati in essi contenuti (in particolare del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita). Troverete nel seguente link un modulo che vi aiuterà come utile strumento di controllo (Modulo controllo atti). In caso di errori sul documento originale, occorre ottenere la rettifica dell’atto da parte dell’Ufficio di Stato Civile che l’ha rilasciato. In caso di errori presenti sulla traduzione, sarà necessario realizzare una nuova traduzione corretta.
UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO
Con l’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144, pubblicato in G.U. n.175 del 28 luglio 2016 e vigente dal 29/07/2016 è ora possibile richiedere la trascrizione dei matrimoni e delle unioni civili tra persone dello stesso sesso celebrati in Argentina, ai sensi della legge 20 maggio 2016 n.76, presso i registri provvisori delle unioni civili, istituiti nei Comuni italiani.
Il cittadino che all’estero abbia contratto, secondo la legge locale, matrimonio o unione civile, anche prima dell’entrata in vigore della Legge 76/2016, ha l’obbligo di informarne l’Ufficio consolare competente per residenza. Pertanto, si potrà dar corso alle richieste di costituzione di unioni civili presso questo Consolato Generale tra persone dello stesso sesso, di cui almeno una in possesso della cittadinanza italiana e residente in questa circoscrizione consolare.
La legge 20 maggio 2016, n. 76 disciplina altresì le convivenze di fatto quale nuovo istituto che prevede alcuni diritti e facoltà conseguenti al dato di fatto della convivenza stabile unita all’esistenza di legami affettivi di coppia.
- Per visitare la sezione dedicata allo Stato Civile del sito web istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, clicca qui.
- Per consultare i riferimenti normativi dell’Ufficio di Stato Civile, clicca qui.
SI PREGA DI CONSULTARE ATTENTAMENTE LA SEZIONE STATO CIVILE DEL SITO WEB PRIMA DI INVIARE MESSAGGI E-MAIL CON RICHIESTE D’INFORMAZIONI.
QUESTO CONSOLATO GENERALE SARÀ IN GRADO DI RISPONDERE SOLTANTO A E-MAIL RIGUARDANTI QUESTIONI CHE NON SI TROVANO GIÀ ILLUSTRATE SUL SITO.