ALTRE MODALITÀ DI ACQUISTO
CITTADINANZA PER NASCITA SUL TERRITORIO ITALIANO (IURE SOLI)
- Colui i cui genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato del quale sono cittadini.
- Il figlio di ignoti che venga trovato abbandonato in territorio italiano e di cui non si riesca a determinare la cittadinanza.
- Lo straniero, anche non discendente da cittadini italiani, nato sul territorio italiano può ottenere la cittadinanza se risiede legalmente ed ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età previa dichiarazione di volontà da presentare entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.
CITTADINANZA PER RICONOSCIMENTO O PER DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ/MATERNITÀ NATURALE
È cittadino italiano il figlio riconosciuto o dichiarato durante la minore età. Nel caso in cui il figlio riconosciuto o dichiarato sia maggiorenne, è necessaria l’elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso.
CITTADINANZA PER ADOZIONE
Acquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana ovvero in caso di adozione pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei registri dello stato civile. Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l’adozione.
NATURALIZZAZIONE
Il requisito è la residenza legale in Italia per
- 3 anni per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;
- 4 anni per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee;
- 5 anni per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani e per gli apolidi e i rifugiati;
- 7 anni per gli affiliati da un cittadino italiano prima dell’entrata in vigore della legge 184/1983;
- 10 anni per cittadini non comunitari.
RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IN BASE A LEGGI SPECIALI
La legge 14 dicembre 2000, n. 379 prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore delle persone nate e già residenti nei territori dell’ex Impero austro-ungarico ed ai loro discendenti in possesso dei requisiti.
La legge 8 marzo 2006, n. 124 prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore dei connazionali residenti dal 1940 al 1947 in Istria, Fiume e Dalmazia, che l’hanno persa allorché tali territori vennero ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza dei trattati di Parigi del 10 febbraio 1947 e di Osimo del 10 novembre 1975, e ai loro discendenti.
L’istanza va presentata all’Autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all’estero o al Comune se risiede in Italia.
Per ulteriori informazioni: cittadinanza.cordoba@esteri.it