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Cittadinanza jure sanguinis

CITTADINANZA JURE SANGUINIS

È cittadino italiano il figlio nato in Italia o all’estero da padre o madre italiani. Però, i figli nati prima dell’1 gennaio 1948 sono cittadini italiani solo se nati da padre italiano poiché la donna italiana trasmette la cittadinanza ai figli soltanto dopo tale data.

La trasmissione della cittadinanza jure sanguinis da padre italiano non prevede limiti generazionali ma nessuno degli ascendenti deve avere mai rinunciato alla cittadinanza italiana.

Prenota l’appuntamento per Cittadinanza Jure Sanguinis (portale Prenot@mi).

Si ricorda che l’unica modalità per richiedere un turno è attraverso il Portale Prenot@mi, raggiungibile a questo link: https://prenotami.esteri.it.

Il servizio è completamente GRATUITO. Ricordiamo che il turno è personale e intrasferibile.

Si segnala che in Rete esistono siti web con nomi simili, ma che non sono gestiti né dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale né dal Consolato Generale di Cordoba.

Si ricorda inoltre che i turni richiesti attraverso il portale Prenot@mi che non potranno essere attribuire correttamente all’utente saranno cancellati e saranno nuovamente resi disponibili per gli utenti.

DOCUMENTI DA PRESENTARE (IN ORIGINALE)

Dell’avo italiano nato in territorio italiano:

· Atto di nascita rilasciato dal Comune di origine completo di tutte le generalità e con le eventuali annotazioni in margine (se l’atto è stato rilasciato da una parrocchia, essa dovrà essere legalizzata dalla Curia Vescovile di competenza).

· Certificato in originale della “Cámara Nacional Electoral” Calle 25 de Mayo 245 – 1002 Buenos Aires (http://www.pjn.gov.ar/ Justicia Nacional Electoral + Trámites y formularios + Información sobre trámite de certificado de no ciudadano argentino) che attesti la condizione di cittadino naturalizzato argentino o meno dell’avo italiano. Se in effetti l’avo italiano si è naturalizzato argentino, bisogna produrre sentenza di naturalizzazione emessa dal “Tribunal Federal” competente dalla quale si possa dedurre la data esatta d’acquisto della cittadinanza argentina (la naturalizzazione dell’avo potrebbe comportare la perdita del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana dei discendenti). Il suindicato certificato dovrà indicare tutte le varianti di nome e cognome presenti sull’atto di nascita e morte dell’avo italiano.

· Atto di matrimonio (se del caso);

· Atto di morte (se del caso);

Di ogni ascendente il linea retta:

· Atto di nascita. Solo nei casi in cui la nascita sia avvenuta prima della creazione dell’Ufficio dello Stato Civile (“Registro Civil”), si può presentare l’atto di battesimo/nascita rilasciato dalla Chiesa Cattolica, legalizzato dalla Curia Vescovile di competenza e vidimato con l’Apostille dell’Aja del 5 ottobre 1961;

· Atto di matrimonio (se coniugato). Nel caso particolare degli atti rilasciati dalla Chiesa Cattolica vige la medesima procedura di cui al precedente paragrafo. Gli atti di matrimonio dei richiedenti non possono avere più di mesi 6 dalla data di emissione;

· Copia della sentenza di divorzio (se del caso). Nel caso di separazione legale e posteriore conversione in divorzio, occorre produrre entrambe le sentenze emesse dal Tribunale competente, vidimate con l’Apostille e tradotte in italiano (l’atto di matrimonio di cui al precedente comma deve fare riferimento al divorzio su una apposita nota in margine);

· Atto di morte (se del caso);

· Atto di nascita di figli minorenni (meno di diciotto anni).

NOTE:

Ogni richiedente maggiorenne deve presentare una richiesta (ved. modulo) completa e senza firma.

NON È POSSIBILE RICHIEDERE PRECEDENTI AD ALTRI CONSOLATI O COMUNI ITALIANI.

Questo Consolato Generale è competente al riconoscimento della cittadinanza italiana delle persone residenti nella circoscrizione consolare di Córdoba, composta dalle province qui di seguito elencate: Córdoba, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Salta e Jujuy.

La residenza dichiarata dal richiedente, che deve essere una persona maggiorenne, deve coincidere con quella presente sul DNI argentino. Se questo è stato rilasciato più di dieci anni fa, occorre produrre inoltre un secondo documento di riconoscimento (passaporto, patente di guida, ecc.). I documenti devono essere esibiti in originale accompagnati da una copia fotostatica (nel caso particolare del DNI “libretto”, allegare fotocopia delle pagine 1 e 2 e di quella dove c’è l’ultimo cambiamento di indirizzo non inferiore ai sei mesi). Il Consolato Generale si riserva il diritto di richiedere altri documenti aggiuntivi ai soli fini di accertare l’effettiva residenza del richiedente.

Gli atti (non certificati) vanno presentati in originale rilasciati dal competente “Registro Civil” e tradotti in italiano. Gli estratti per riassunto su modulo plurilingue non vengono accettati.

Occorre rettificare gli atti se i dati non coincidono.

Gli atti rilasciati dal “Registro Civil” prima dell’1 luglio 1990 nonché i documenti emessi da altre autorità argentina (tranne la Cámara Nacional Electoral) vanno vidimati con l’Apostille dell’Aja del 5 ottobre 1961 (Cancillería Argentina o Colegio de Escribanos della provincia di competenza, se autorizzato).

Gli atti di matrimonio dei richiedenti non possono avere più di mesi 6 dalla data di emissione;

I figli naturali (non legittimi) riconosciuti durante la minore età devono presentare: 1) atto di nascita con l’indicazione del nome del genitore che l’ha riconosciuto e nota in margine relativa al riconoscimento dell’altro genitore; 2) atto amministrativo del riconoscimento; 3) atto di nascita con il nuovo cognome.

I figli naturali riconosciuti dal genitore italiano durante la maggiore età (dopo i 18 anni) acquistano la cittadinanza italiana solo se nel periodo di un anno dal riconoscimento manifestano la propria volontà di farlo.

Nel caso di adozione di un minore occorre presentare:

1. atto di nascita con l’indicazione dei genitori biologici;

2. sentenza emessa dal competente Tribunale argentino, vidimata con l’Apostille;

3. atto di nascita con il nuovo cognome. I genitori adottanti devono presentare la richiesta di trascrizione della sentenza al competente Tribunale per i Minorenni in Italia.