CITTADINANZA PER NASCITA SUL TERRITORIO ITALIANO (IURE SOLI)
- Colui i cui genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato del quale sono cittadini.
- Il figlio di ignoti che venga trovato abbandonato in territorio italiano e di cui non si riesca a determinare la cittadinanza.
- Lo straniero, anche non discendente da cittadini italiani, nato sul territorio italiano può ottenere la cittadinanza se risiede legalmente ed ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età, previa dichiarazione di volontà da presentare entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.
CITTADINANZA PER RICONOSCIMENTO O PER DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ/MATERNITÀ NATURALE
È cittadino italiano il figlio riconosciuto o dichiarato durante la minore età da parte di cittadino italiano, sempre che ricorrano i requisiti dell’art. 3-bis della Legge n. 91/1992. Nel caso in cui il figlio riconosciuto o dichiarato sia maggiorenne, è necessaria l’elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso.
CITTADINANZA PER ADOZIONE
Il minore straniero adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana ovvero in caso di adozione pronunciata all’estero e resa efficace in Italia (emanato dal Tribunale per i minorenni) può diventare cittadino italiano per beneficio di legge a condizione che entrambi i genitori rendano, innanzi alle autorità consolari competenti, la dichiarazione di volontà all’acquisto della cittadinanza italiana entro e non oltre un anno dalla data in cui è stabilita l’adozione.
Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l’adozione.
NATURALIZZAZIONE
Il requisito è la residenza legale in Italia per
- 2 anni per i discendenti fino al secondo grado di chi è o è stato cittadino italiano per nascita
- 3 anni e per gli stranieri nati sul territorio italiano;
- 4 anni per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee;
- 5 anni per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani e per gli apolidi e i rifugiati;
- 7 anni per gli affiliati da un cittadino italiano prima dell’entrata in vigore della legge 184/1983;
- 10 anni per cittadini non comunitari.