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Ricostruzioni

È cittadino italiano il figlio nato in Italia o all’estero da padre o madre italiani.

I figli nati prima dell’1 gennaio 1948 sono cittadini italiani solo se nati da padre italiano, poiché la donna italiana trasmette la cittadinanza ai figli soltanto dopo tale data.

La legge n. 74/2025 ha modificato sostanzialmente la disciplina, limitando la trasmissione automatica all’infinito della cittadinanza jure sanguinis e, al contempo, valorizzando il possesso esclusivo della cittadinanza italiana degli ascendenti in primo o secondo grado.

Il novello art. 3-bis della Legge n. 91/1992, infatti, stabilisce che chi è nato all’estero non ha mai acquistato la cittadinanza italiana a meno che:

  • un ascendente di primo grado o di secondo grado possieda (o possedesse al momento della morte) esclusivamente la cittadinanza italiana;
  • un genitore cittadino italiano riconosciuto come tale sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza e prima della nascita del figlio.

Solo chi rientra in queste fattispecie potrà ottenere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, presentando l’istanza innanzi al Consolato competente con regolare appuntamento preso attraverso Prenot@mi.

La documentazione presentata con l’istanza dovrà essere completa secondo requisiti di legge. Inoltre, è onere degli istanti produrre ogni documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla Legge. Ove fosse necessario, gli uffici consolari informeranno gli istanti circa ulteriore documentazione da presentare in fase di istruttoria.

Prenota l’appuntamento per Ricostruzione – Iure Sanguinis (portale Prenot@mi).

Si ricorda che l’unica modalità per richiedere un turno è attraverso il portale Prenot@mi, raggiungibile a questo link: https://prenotami.esteri.it.

Il servizio è completamente GRATUITO. Ricordiamo che il turno deve essere preso personalmente, è intrasferibile e valido esclusivamente per il titolare, a prescindere dal fatto che esso abbia o meno figli minorenni.

Si segnala che in Rete esistono siti web con nomi simili, ma che non sono gestiti né dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale né dal Consolato Generale di Cordoba.

Si ricorda inoltre che i turni richiesti attraverso il portale Prenot@mi che non potranno essere attribuiti correttamente all’utente saranno cancellati e saranno nuovamente resi disponibili per gli utenti.

 

ATTI DI STATO CIVILE E DOCUMENTI DA PRESENTARE (IN ORIGINALE)

Avo dante causa in possesso esclusivamente della cittadinanza italiana:

  • Atto di nascita rilasciato dal Comune di origine, completo di tutte le generalità e con le eventuali annotazioni a margine (se l’atto è stato rilasciato da un’autorità religiosa, esso sarà valido esclusivamente se al momento della nascita non erano stati istituiti gli uffici dello Stato Civile locale. In questo caso, l’atto dovrà essere legalizzato dalla Curia Vescovile di competenza).
  • Certificato in originale della “Cámara Nacional Electoral” (situata in Calle 25 de Mayo 245 – 1002 Buenos Aires – https://www.electoral.gob.ar/nuevo/paginas/btn/tyf_f003.php), che attesti il fatto che l’ascendente italiano non si sia naturalizzato argentino. Il suindicato certificato dovrà indicare tutte le eventuali varianti di nome e cognome presenti sull’atto di nascita e di morte dell’avo italiano. Tale certificato deve essere debitamente apostillato.
  • Atto di matrimonio (se del caso), debitamente legalizzato e munito di traduzione ufficiale all’italiano. Se divorziato, l’atto dovrà riportare l’annotazione a margine relativa al divorzio. In quel caso, sarà anche necessario presentare la relativa sentenza debitamente apostillata e munita di traduzione ufficiale all’italiano.
  • Se vivo: copia del DNI (fronte e retro).
  • Se deceduto: atto di morte, debitamente legalizzato e munito di traduzione ufficiale all’italiano.

Eventuale ascendente di prima generazione:

  • Atto di nascita, debitamente legalizzato e munito di traduzione ufficiale all’italiano. Solo nei casi in cui la nascita sia avvenuta prima della creazione dell’Ufficio dello Stato Civile (“Registro Civil”), si può presentare l’atto di battesimo/nascita rilasciato da un’autorità religiosa, legalizzato dalla Curia Vescovile di competenza e apostillato.
  • Atto di matrimonio civile (se del caso), debitamente legalizzato e munito di traduzione ufficiale all’italiano.
  • Se vivo: copia (fronte e retro) del DNI.
  • Se deceduto: atto di morte, debitamente legalizzato e munito di traduzione ufficiale all’italiano.

Istante:

  • Istanza di cittadinanza italiana completa in tutte le sue parti, debitamente sottoscritta dall’istante con certificazione di firma di un notaio registrato presso la località di residenza. La certificazione di firma non può essere apposta successivamente alla data di scadenza dell’appuntamento.
  • Atto di nascita, debitamente legalizzato e munito di traduzione ufficiale all’italiano.
  • Atto di matrimonio (se coniugato), debitamente legalizzato e munito di traduzione ufficiale all’italiano. Gli atti di matrimonio dell’istante non possono avere più di mesi 6 dalla data di emissione;
  • Sentenza di divorzio (se del caso). Nel caso di separazione legale e posteriore conversione in divorzio, occorre produrre entrambe le sentenze emesse dal Tribunale competente, apostillate e tradotte in italiano (l’atto di matrimonio di cui al precedente punto deve fare riferimento al divorzio con apposita nota a margine);
  • Se è vedovo/a: atto di morte del proprio coniuge, debitamente legalizzato;
  • Atti di nascita di eventuali figli minorenni, debitamente legalizzati. Importante: la presentazione degli atti di nascita dei figli minorenni è onere dell’istante, ma non implica il riconoscimento automatico della loro cittadinanza italiana (art. 4, comma 1bis, Legge n. 91/1992);
  • Copie autenticate tramite notaio locale dei Documenti di identità (DNI) di tutti gli integranti del nucleo familiare (istante, coniuge/convivente, figli minorenni ed eventuali altri progenitori dei figli -anche non conviventi);
  • Per provare la propria residenza, ricevuta di utenza di un servizio relativo alla propria abitazione (luce, gas, telefono fisso, ecc.) a nome dell’istante, da cui risulti il medesimo indirizzo indicato nel documento identificativo. In mancanza, altra documentazione valida che dimostri la residenza attuale.

NON È POSSIBILE RICHIEDERE PRECEDENTI AD ALTRI CONSOLATI O COMUNI ITALIANI.

Questo Consolato Generale è competente al riconoscimento della cittadinanza italiana delle persone residenti nella circoscrizione consolare di Córdoba, cui afferiscono le province di Córdoba, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Salta e Jujuy.

La residenza dichiarata dall’istante, che deve essere maggiorenne, deve coincidere con quella presente sul DNI argentino. Inoltre, se questo è stato rilasciato più di dieci anni fa, occorre produrre un secondo documento di riconoscimento (passaporto, patente di guida, ecc.). I documenti devono essere esibiti in originale accompagnati da una copia fotostatica fronte e retro (nel caso particolare del DNI “libretto”, allegare fotocopia delle pagine 1 e 2 e di quella dove c’è l’ultimo cambiamento di indirizzo non inferiore ai sei mesi). Il Consolato Generale si riserva il diritto di richiedere altri documenti aggiuntivi ai soli fini di accertare l’effettiva residenza del richiedente.

Gli atti (non certificati), rilasciati dal competente “Registro Civil” e tradotti in italiano, vanno presentati in originale. Gli estratti per riassunto su modulo plurilingue non vengono accettati.

Qualora i dati contenuti negli atti non coincidessero, sarà necessario procedere con la rettifica degli stessi.

Gli atti rilasciati dal “Registro Civil” prima dell’1 luglio 1990, nonché i documenti emessi da altre autorità argentine, vanno vidimati con l’Apostille dell’Aja del 5 ottobre 1961 (da parte della Cancillería Argentina o del Colegio de Escribanos della provincia di competenza, se autorizzato).

I figli naturali (non legittimi, cioè avuti al di fuori del matrimonio) e riconosciuti durante la minore età devono presentare:

  1. atto di nascita con l’indicazione del nome del genitore che l’ha riconosciuto e nota a margine relativa al riconoscimento dell’altro genitore
  2. atto amministrativo del riconoscimento;
  3. atto di nascita con il nuovo cognome.

I figli naturali (non legittimi, cioè avuti al di fuori del matrimonio) e riconosciuti dal genitore italiano durante la maggiore età (dopo i 18 anni), sempre che ricorrano le condizioni di cui all’art. 3-bis della Legge 91/1992, acquistano la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal riconoscimento manifestano la propria volontà di farlo.