Esta página web utiliza cookies técnicas y de análisis necesarias.
Al continuar navegando por esta web usted acepta el uso de cookies.

Ciudadanía por matrimonio

CIUDADANÍA POR MATRIMONIO O UNIÓN CIVIL

Está exceptuada al procedimiento que se describirá a continuación la mujer extranjera casada con un ciudadano italiano antes del 27 de abril de 1983 quien, según la ley, puede adquirir la ciudadanía italiana automáticamente (con la condición de que su cónyuge haya obtenido en vida la ciudadanía italiana, que no exista sentencia de divorcio y que el cónyuge no haya fallecido antes del 27/04/1983). La interesada deberá dirigirse a la Oficina de Ciudadanía de este Consulado General y solicitar, a través del sitema Prenot@mi, un turno para el servicio de “Ciudadanía para Hijos Directos Mayores de Edad”, aclarando en la sección “Notas” que se trata de una solicitud de ciudadanía por matrimonio. El día del turno deberá presentar el acta de nacimiento (en original y traducida al Italiano), un acta de matrimonio actualizada y copia del documento de identidad (D.N.I.) con domicilio actualizado.

 

In conformità alla normativa in vigore, che richiede la conoscenza della lingua italiana, le informazioni relative alla cittadinanza per matrimonio vengono fornite in italiano.

Acquisto di cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile a partire dal 27 aprile 1983

  1. Cenni normativi
  2. Requisiti
  3. Documenti
  4. Procedura:
  • Fase 1 – Registrazione
  • Fase 2 – Inserimento istanza
  • Fase 3  – Verifica consolare
  • Fase 4 – Valutazione e termini del procedimento
  • Fase 5 – decreto, notifica e giuramento
  1. Costi
  2. Contatti e link utili

 

1. CENNI NORMATIVI

Coloro che richiedono la cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile devono essere a conoscenza dei doveri nei confronti della Repubblica italiana, primi fra tutti l’adesione ai valori nazionali e l’irreprensibilità della condotta.

L’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.

Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7/ 2017).

Il coniuge/parte dell’unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.

 

2. REQUISITI

· Residenza nella circoscrizione consolare:

– Il richiedente dovrà indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente in base alla propria residenza;

– Il coniuge/parte dell’unione civile di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza;

· Termini di presentazione: la domanda può essere presentata tre anni dopo il matrimonio/unione civile se il coniuge è cittadino italiano iure sanguinis; in caso di naturalizzazione avvenuta dopo il matrimonio, i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione del coniuge. I tre anni vengono ridotti a un anno e mezzo in presenza di figli minori nati o adottati dai coniugi;

· Trascrizione del matrimonio/unione civile: se avvenuti all’estero, devono essere stati trascritti presso il Comune in Italia;

· Validità del matrimonio/unione civile e stabilità del vincolo di coniugio/unione civile fino all’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza. Al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto non devono essere intervenuti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio/unione civile (separazione personale, divorzio, decesso del coniuge o parte dell’unione civile);

· Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione;

· Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici;

· Assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato;

· Assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;

· Conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).

· Pagamento delle tasse e percezioni indicate nella sezione documenti e costi.

 

3. DOCUMENTI

1. Estratto dell’atto di nascita o equivalente: in originale, rilasciato possibilmente da non oltre sei mesi dal Paese in cui si è nati, completo di tutte le generalità (incluse paternità e maternità), debitamente legalizzato e tradotto in lingua italiana. La traduzione dell’atto deve essere opportunamente legalizzata.

2. Certificato Penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d’età) – tranne l’Italia – e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originale, rilasciato da non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, debitamente apostillato e tradotto in lingua italiana. La traduzione del certificato deve essere opportunamente legalizzata.

Si precisa che il Certificato Penale argentino deve essere rilasciato dal «Registro Nacional de Reincidencia»(www.dnrec.jus.gov.ar) e legalizzato dal Ministero degli Affari Esteri argentino con Apostille.

Per maggiori informazioni sulla legalizzazione delle traduzioni dell’atto di nascita e del certificato penale CLICCARE QUI.

3. Ricevuta del pagamento del contributo di euro 250,00 (vedi link) a favore del Ministero dell’Interno, con le modalità indicate nella sezione “Costi”.

4. Documento di identità: fotocopia del passaporto in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza) e/o carta di identità.

5. Copia dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, da richiedere al competente Comune italiano in cui l’atto risulta trascritto, possibilmente rilasciato da non oltre sei mesi prima dell’istanza. Questo documento può essere inserito al momento della presentazione della domanda alla voce “documento generico” e andrà presentato in ORIGINALE in formato cartaceo (ovvero con firma autografa del funzionazio competente), al momento della convocazione presso gli Uffici Consolari (si rammenta, pertanto, che non si accettano documenti inviati, via e-mail, dal Comune in formato digitale, nè fotocopie).

6. Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) o titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.  Il diploma o certificato ORIGINALE dovrà essere presentato al momento della convocazione presso gli Uffici Consolari (si ricorda, pertanto, che non si accettano documenti provvisori inviati via e-mail dall’ente certificatore, nè fotocopie).

Gli enti certificatori CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) – eventualmente in regime di collaborazione con i locali istituti italiani di cultura – sono esclusivamente l’Università per stranieri di Siena, l’Università per stranieri di Perugia, l’Università Roma Tre e la Società Dante Alighieri.

Non sono tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:

1. Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del d.lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione

2. I titolari di permesso di soggiorno UE (o CE) per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico.

 

4. PROCEDURA

FASE 1 – REGISTRAZIONE

Il richiedente dovrà effettuare la registrazione sul portale del Ministero dell’Interno:

https://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza/cittadinanza-invia-tua-domanda

Si precisa che l’indirizzo email dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda on line costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.); si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria email in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. avverranno ESCLUSIVAMENTE tramite canale informatico.

FASE 2 – INSERIMENTO ISTANZA (Modello AE)

Una volta registrato, il richiedente potrà procedere alla compilazione della domanda “online” e all’inserimento di tutti i documenti richiesti sull’apposito portale del Ministero dell’Interno:

https://portaleserviziapp.dlci.interno.it

Qualsiasi domanda di carattere tecnico o di contenuto relativa all’istanza online dovrà essere risolta rivolgendosi direttamente al Ministero dell’Interno che ha predisposto un servizio di assistenza con FAQ e HelpDesk dedicati.

Attenzione: NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE

Nel modulo di registrazione vanno inseriti DATA E LUOGO DI NASCITA così come indicati nell’atto di nascita.

Vanno riportate le GENERALITÀ indicate in atti e documenti formati all’estero dalle competenti autorità straniere.

Specificare nell’istanza l’eventuale presenza di figli minori del/della richiedente, nati da una precedente relazione.

FASE 3 – VERIFICA CONSOLARE

L’Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie VERIFICHE.

Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell’Interno, una comunicazione relativa all’accettazione o al motivo dell’inammissibilità.

In caso di accettazione della domanda, il richiedente sarà convocato, per via telematica, presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l’autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea IN ORIGINALE, ivi compresa quella già trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione o verifica dell’avvenuto pagamento delle percezioni consolari previste.

Tutta la documentazione di cui sopra sarà conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del passaporto e del certificato linguistico, per i quali verrà effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.

FASE 4 – VALUTAZIONE e TERMINI DEL PROCEDIMENTO

La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno: 24 mesi dalla data di presentazione della domanda – prorogabili fino al massimo di 36 mesi – per le istanze di cittadinanza presentate a partire dal 20 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della L. 18 dicembre 2020 n. 173). Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell’Interno invierà il Decreto di conferimento di cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell’interessato/a.

FASE 5 – DECRETO, NOTIFICA E GIURAMENTO

Il Decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato – tramite portale – con comunicazione indirizzata all’email indicata dal richiedente in fase di registrazione.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 10 della legge 05/02/1992 n. 91, detto provvedimento non avrà effetto fino a quando non si sarà prestato solenne giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana, secondo la modalità di cui all’art. 7 del D. P. R. 12/10/1993 n. 572 ed entro 6 mesi dalla data di notifica dello stesso.

All’atto della notifica verranno altresì richiesti documenti – previsti dalla normativa nazionale – volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale. Tali documenti devono avere data successiva all’adozione del decreto:

– atto di matrimonio (validitá 6 mesi);

– certificato penale del Paese di attuale residenza, debitamente legalizzato e tradotto (vedi sezione documenti).

Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile né la separazione personale (sentenza di separazione).

È previsto il pagamento della marca da bollo sul decreto.

L’atto di matrimonio e il certificato penale si richiedono alle Autorità competenti nel paese di residenza e dovranno essere in regola con le disposizioni in materia di Apostille e traduzione, come spiegato nella sezione “documenti”.

La persona interessata presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana pronunciando le parole:

GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO

Gli effetti del giuramento, ovvero l’acquisto della cittadinanza italiana, saranno efficaci a partire dal giorno successivo a quello del giuramento.

Il certificato di nascita ORIGINALE sarà inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all’AIRE e al verbale dell’avvenuto giuramento.

 

5. COSTI

· Contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell’Interno, da effettuare esclusivamente sul conto corrente indicato dal Ministero dell’Interno (ricevuta da inserire nella domanda online).

“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)

Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)

· Imposta da bollo sull’istanza (Marca da bollo): art. N/A (a favore dell’Agenzia delle Entrate)

Si informa che, dal 25/05/2022, è possibile effettuare sia il pagamento del contributo di 250 euro, che dell’Imposta da bollo tramite PagoPA, direttamente sul portale del Ministero dell’Interno, contestualmente alla presentazione della domanda online. In tal caso la ricevuta telematica di pagamento rilasciata dovrà essere allegata all’istanza, insieme agli altri documenti richiesti.

Articoli della tabella consolare  (vedi link) da applicare:

· Autentica di firma sull’istanza: art. 24

· Copia conforme del documento di identità in corso di validità: art 71.

· Copia conforme della certificazione linguistica: art. 71

· Conformità della traduzione di atti di stato civile e certificati penali: art. 72

· Legalizzazione firma del traduttore: art. 69

· Marca da bollo sul decreto di cittadinanza: art. N/A

 

6. CONTATTI E LINK UTILI

Trova il tuo Consolato: https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/services/consulate/find-consulate.sco

Invia la tua domanda al Ministero dell’Interno: https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

Sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: https://www.esteri.it/it/mae/it/serrvizi/italiani-all-estero/cittadinanza.html

Ufficio cittadinanza per matrimonio del Consolato Generale d’Italia a Cordoba: cordoba.cittmatrim@esteri.it

 

 

IMPORTANTE: In caso di cambio di indirizzo (anche all’interno della stessa circoscrizione consolare), occorre avvisare tempestivamente l’Ufficio Anagrafe e l’Ufficio Cittadinanza per matrimonio. In caso di trasferimento in un’altra circoscrizione consolare o in Italia, occorre avvisare l’Ufficio Anagrafe e l’Ufficio Cittadinanza per matrimonio per il trasferimento della pratica al Consolato/Ambasciata/Prefettura competente territorialmente. Il completamento del passaggio della pratica di cittadinanza avrà luogo nel momento in cui gli interessati si registreranno presso il nuovo Consolato o Comune italiano.