PASSAPORTI
INFORMAZIONI IMPORTANTI PER IL RILASCIO/RINNOVO DEL PASSAPORTO
Se il vostro passaporto è in scadenza e/o vi occorre il passaporto in una data determinata, per essere sicuri di non trovarvi senza titolo di viaggio, vi raccomandiamo di iniziare a prenotare il vostro turno con sufficiente anticipo: almeno 6 mesi prima rispetto alla data di scadenza del passaporto o in cui vi serve il passaporto.
Per poter richiedere il passaporto, il cittadino italiano residente all’estero deve essere iscritto nell’ Anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E), avere l’indirizzo di residenza e lo stato civile aggiornati ed eventuali figli minorenni dichiarati. A tale fine gli atti di stato civile e le relative traduzioni devono essere stati presentati anteriormente. Si consiglia di iscriversi e controllare i propri dati personali sulla piattaforma dedicata FAST IT (vedi il seguente link: https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco).
IMPORTANTE: si ricorda che il passaporto non può essere rinnovato prima dei 6 mesi precedenti la scadenza.
Nel caso di emergenza, potete contattare l’ufficio passaporti alla mail passaporti.cordoba@esteri.it.
COME OTTENERE UN APPUNTAMENTO
- Registrarsi e prenotare un appuntamento tramite il portale Prenot@mi.
- Per e-mail se sei solo cittadino italiano e per i connazionali ultrasettantenni.
- IMPORTANTE: L’avviso dell’abilitazione di nuovi appuntamenti viene reso pubblico tramite i canali social della Sede.
PREZZO DEL PASSAPORTO
I passaporti emessi a partire dall’ 8 luglio 2014 hanno un costo di 116 euro, corrispondenti al costo del libretto – pari a 42,50 euro – e al pagamento di un unico contributo amministrativo di 73,50 euro, dovuto solo al rilascio del passaporto. Il pagamento si effettua in pesos argentini.
Per verificare il prezzo del passaporto e le modalità di pagamento cliccare sul link “Tariffe Servizi Consolari” presente in Home Page.
RILASCIO DEL PASSAPORTO
Il passaporto è un documento sia di viaggio sia di riconoscimento rilasciato:
in Italia dalle Questure; all’estero dalle Rappresentanze diplomatico-consolari.
È valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo italiano e, a domanda dell’interessato, può essere reso valido per i Paesi i cui Governi non sono riconosciuti mediante l’indicazione delle località di destinazione (art. 2 della Legge 1185/67).
Di norma la domanda di rilascio del passaporto va presentata all’Ufficio competente territorialmente in base alla residenza del richiedente, in Italia o all’estero.
I cittadini italiani possono comunque chiedere il rilascio del passaporto presso un qualsiasi Ufficio emittente, sia in Italia sia all’estero, ma in tali casi sarà necessario acquisire preventivamente la delega da parte dell’Ufficio (Questura o Consolato) competente per residenza. La delega deve essere espressa. Pertanto, nel caso in cui la domanda venga presentata presso una circoscrizione consolare in cui non si è residenti, è bene tenere presente che la necessaria delega della Questura/Consolato competente potrebbe rendere più lunghi i tempi di rilascio.
TIPOLOGIE DI PASSAPORTO
La normativa vigente prevede le seguenti tipologie di passaporto:
- a) Passaporto ordinario: libretto a formato unico a 48 pagine;
- b) Passaporto temporaneo: libretto a 16 pagine;
- c) Passaporto collettivo: rilasciato esclusivamente dalle Questure in Italia per motivi culturali, religiosi, sportivi, turistici, od altri previsti da accordi internazionali.
Per passaporto ordinario si intende il passaporto elettronico che – a partire dal 26 ottobre 2006 – ha sostituito i precedenti modelli. Esso utilizza moderne tecnologie, quali la stampa anticontraffazione ed un microprocessore contenente i dati del titolare e dell’autorità che lo ha rilasciato, che offrono standard elevati di sicurezza.
La validità temporale del passaporto differisce in base all’età del titolare:
per i minori di 3 anni la validità è di 3 anni; per i minori dai 3 ai 17 anni la validità è di 5 anni; per i maggiorenni la validità è di 10 anni.
IMPORTANTE: DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DEL RILASCIO DEL PASSAPORTO ORDINARIO
- esibizione di un documento di riconoscimento e fotocopia, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- passaporto precedente, nel caso di richiesta di nuovo esemplare, o;
- eventuale denuncia di furto/smarrimento;
- 2 fotografie recenti (su sfondo bianco, uguali, frontali, a colori formato 40 x 40 mm, senza sorridere – vedere illustrazione sotto);
- ricevuta del pagamento del costo del libretto e del contributo amministrativo, a meno di far parte delle categorie esenti di cui all’art. 19 della Legge 1185/1967;
- nel caso in cui il richiedente sia un minore di anni 18, atto di assenso di entrambi genitori, allegando fotocopia dei documenti d’identità;
ATTO DI ASSENSO
L’atto di assenso è una dichiarazione personale che il genitore può sottoscrivere utilizzando l’apposito modulo se cittadino italiano o dell’Unione Europea; all’atto di assenso va allegata una fotocopia del proprio documento di identità italiano o dell’Unione Europea firmata.
La firma del genitore non cittadino dell’Unione Europea va autenticata dall’Ufficio consolare, pertanto deve presentarsi in Consolato il giorno dell’appuntamento. Nel caso in cui, per comprovati motivi, questi non possa presentarsi il giorno dell’appuntamento, si dovrà contattare via email l’Ufficio passaporti per notificare questa situazione.
In caso di decesso di uno dei genitori, è necessario presentare l’atto di morte dello stesso.
Nel caso in cui non fosse impossibile acquisire l’assenso dell’altro genitore, il Capo della Rappresentanza consolare, nella sua veste di Giudice Tutelare dei minori residenti nella circoscrizione può, dopo aver effettuato gli accertamenti di rito, autorizzare il rilascio del passaporto al richiedente con apposito Decreto consolare.
DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare a condizione che viaggino accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione di accompagnamento rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3, lettera a) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e vistata da un’autorità competente al rilascio (Questura in Italia, ufficio consolare all’estero), il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.
EMERGENCY TRAVEL DOCUMENT (E.T.D.)
Qualora il cittadino italiano si trovi in una situazione di emergenza (ad esempio un turista in transito che deve partire tempestivamente e ha perso o è stato derubato del proprio passaporto) e non si faccia in tempo ad esperire la necessaria istruttoria per l’emissione di un nuovo passaporto, la Rappresentanza consolare rilascia un documento di viaggio provvisorio, chiamato anche E.T.D. (Emergency Travel Document), con validità per il solo viaggio di rientro in Italia, nel Paese di stabile residenza all’estero o, in casi eccezionali, per una diversa destinazione.
Restituzione passaporti rinvenuti all’estero e restituiti agli uffici consolari italiani
Si rende noto all’utenza che i passaporti oggetto di furto o smarrimento all’estero e successivamente rinvenuti da parte delle locali Autorità, vengono restituiti all’Ufficio consolare nella cui circoscrizione è avvenuto il furto o lo smarrimento.
Si invitano pertanto coloro che abbiano recentemente subito all’estero un furto/smarrimento e vogliano verificare se i propri passaporti siano stati rinvenuti, a contattare l’Ufficio consolare territorialmente competente per ulteriori informazioni in merito.
Si segnala che l’eventuale ritiro del passaporto potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
- ritiro diretto presso l’Ufficio consolare;
- invio per posta, con spese di spedizione a carico del richiedente.
Si ricorda che trascorso il periodo massimo di un anno di giacenza presso l’Ufficio consolare, a decorrere dalla data in cui le Autorità locali restituiscono i passaporti rubati o smarriti, senza che i documenti siano stati reclamati dai legittimi proprietari, si procederà alla loro distruzione senza ulteriori comunicazioni.