INFORMAZIONI GENERALI UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Ricezione del pubblico
Per prenotare un appuntamento per questo servizio, l’interesstao dovrà comunicarsi con l’ufficio tramite posta elettronica a asspensioni.cordoba@esteri.it
Informazioni Generali
Si possono presentare all’Ufficio Assistenza i cittadini italiani che:
- Risultino essere residenti in via permanente nella circoscrizione consolare di Córdoba, pertanto in possesso di regolare DNI;
- Cittadini temporaneamente presenti in questa circoscrizione consolare (per es. per motivi di studio o lavoro per un periodo non superiore ai 6 mesi, ovvero turisti);
Nel caso di cittadini italiani di passaggio, l’Ufficio valuterà caso per caso l’effettiva necessità ed urgenza del servizio richiesto.
Assistenza agli Indigenti
I connazionali che versano in una situazione di indigenza possono ricevere dal Consolato Generale un aiuto di tipo economico (denominato “sussidio”; che non ha per niente natura pensionistica) o di altro tipo, sempre che i fondi destinati a tale scopo lo permettano e compatibilmente con le convenzioni in vigore nonché con la disponibilità all’interno delle strutture.
I presupposti per rientrare nella categoria di avente diritto ad un aiuto sono:
- il possesso della cittadinanza italiana;
- l’effettivo stato di indigenza;
- avere regolare residenza nella circoscrizione consolare di questo Consolato Generale (pertanto muniti di regolare DNI);
- essere in regola con l’iscrizione AIRE.
Nel caso in cui il connazionale non fosse in grado di recarsi autonomamente in Consolato, la richiesta di assistenza può essere fatta da un familiare o da altra persona coinvolta nel caso.
Per la valutazione dello stato dell’indigenza il connazionale deve presentare presso l’Ufficio Assistenza la documentazione di seguito elencata:
- Originali delle ultime tre ricevute di tutti i pagamenti effettuati per la casa: di ognuno dei servizi (gas, luce, acqua, telefono fisso e cellulare, ecc.) e delle tasse provinciali e municipali;
- Ricevute delle entrate di tutto il gruppo familiare convivente: stipendi, pensioni argentine o straniere, affitti, etc.;
- CUIL di tutti gli adulti conviventi che non possiedano ricevuta di entrate proprie;
- Passaporto (se vigente; NON è necessario richiedere un passaporto nuovo);
- Ricevute (ticket) d’acquisto di farmaci realizzato durante tutto il mese e relativa prescrizione medica.
Il Consolato concentra le proprie risorse nell’assistenza alla fascia più povera di connazionali, sulla base dei seguenti criteri:
- Reddito (priorità a coloro che ne sono totalmente sprovvisti, che non ricevono pensione o altri sussidi o hanno solo la pensione minima argentina);
- Età (priorità ai più anziani);
- Situazione di famiglia (priorità alle persone che non hanno abitazione o che non hanno familiari che li possano aiutare);
- Salute (priorità a coloro che necessitano di cure prolungate e/o molto onerose);
- Familiari a carico con handicap fisici o mentali.
L’assistenza viene prestata principalmente attraverso i seguenti strumenti:
- Concessione di sussidi economici
Si tratta dell’erogazione di somme di denaro destinate a far fronte alle più impellenti necessità di ordine materiale. Tali sussidi vengono corrisposti in base alle disponibilità di bilancio e non possono rappresentare in alcun modo una prestazione a carattere continuativo, obbligatorio o di natura pensionistica.
- Convenzioni medico-sanitarie
Attraverso le Convenzioni stipulate con idonee istituzioni, i cittadini italiani indigenti, residenti nella nostra Circoscrizione, possono usufruire di assistenza medico-sanitaria.
- Convenzioni con Istituti di ricovero per anziani
Attraverso le Convenzioni stipulate con idonee istituzioni, il Consolato garantisce la cura ed il ricovero a connazionali anziani indigenti che, non potendo essere autosufficienti, o non potendo contare su una soluzione abitativa idonea perché privi di mezzi e/o rete familiare di appoggio, hanno bisogno di un ricovero che garantisca non solo la sussistenza basica ma anche assistenza infermieristica, psicologica e socio-affettiva continua.
- Rimpatrio definitivo in Italia
Il rimpatrio a carico dell’Erario di connazionali residenti all’estero potrá essere effettuato soltanto in favore di persone indigenti, in genere emigrate dall’Italia da molti anni, le cui condizioni di vita siano estremamente precarie e senza prospettive di miglioramento nel Paese di residenza.
L’interessato dovrà fornire una dichiarazione di familiari disposti ad accogliere il congiunto in Italia e di assumersi le responsabilità connesse con il mantenimento e l’assistenza del rimpatriando attraverso apposita dichiarazione resa presso il Comune o la Questura di residenza dei familiari stessi. Tale dichiarazione costituisce il requisito imprescindibile por ottenere il rimpatrio a carico dell’Erario.
Assistenza ai Detenuti
Nel caso in cui un cittadino incorra in problemi con la giustizia locale e venga detenuto in una struttura penitenziaria situata nella circoscrizione consolare dove ha sede la Rappresentanza diplomatico-consolare, l’Ufficio Assistenza può:
• rendere visita al detenuto, periodicamente o in casi di particolare necessità;
• fornire nominativi di legali in loco;
• curare i contatti con i familiari;
• assicurare, quando necessario e consentito dalle norme locali, assistenza medica e generi di conforto al detenuto;
• intervenire, in particolari casi, per sostenere domande di grazia.
Il Consolato, per contro, non può:
• intervenire in giudizio per conto del connazionale;
• farsi carico delle spese legali.
Si consiglia in particolare di:
- non inviare pacchi per il detenuto direttamente al carcere;
- contattare questo Consolato Generale prima di: intraprendere il viaggio per visitare il detenuto; o acquistare generi alimentari, oggetti, indumenti vari, ecc. da inviare al detenuto. Spesso, infatti, buona parte del contenuto dei pacchi è trattenuto dal servizio di controllo all’ingresso del carcere (perché non idonei, non ammessi, o per altre ragioni).
Assistenza Sanitaria
- Cittadini italiani residenti all’estero
Cittadini italiani residenti all’estero in Paesi nei quali non vigono accordi in materia sanitaria in temporaneo soggiorno in Italia (DM del Ministero della Sanità del 1° febbraio 1996).
I cittadini italiani che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia perdono il diritto all’assistenza sanitaria, sia in Italia che all’estero, all’atto della cancellazione dall’anagrafe comunale e della iscrizione all’AIRE, fatta eccezione per i lavoratori di diritto italiano in distacco.
L’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) o il diritto di voto in Italia, non comportano il diritto all’assistenza sanitaria in Italia.
A. Tuttavia, ai sensi del DM 1° febbraio 1996 ai cittadini con lo stato di emigrato ed ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrino temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie.
I titolari di pensione residenti in Argentina che rientrano temporaneamente in Italia, dovranno rivolgersi a PAMI e dovranno inoltre presentare:
– Documento DNI originale o fotocopia;
– Ricevuta della riscossione della pensione;
– Data di partenza e di arrivo;
– Domicilio in Italia.
PAMI emetterà un certificato che dovrà essere legalizzato dal Ministero degli Interni (25 de Mayo 179 CABA). Con questo certificato l’interessato si presenterà alla competente ASL italiana.
B. I connazionali con lo stato di emigrato, che rientrino temporaneamente in Italia, per usufruire gratuitamente delle prestazioni ospedaliere urgenti per un massimo di 90 gg. nell’anno solare, dovranno recarsi presso la ASL locale muniti di autodichiarazione che può essere estrapolata dal seguente link.
C. I titolari di pensione che si trasferiscono dall’Italia in Argentina dovranno presentarsi a PAMI per la corrispondente iscrizione presentando:
– Certificato emesso dall’ASL;
– Passaporto italiano;
– Ricevuta di riscossione della pensione.
Verrà indicata la sede alla quale dirigersi per ottenere le seguenti coperture:
– medico di base;
– indicazione dell’Ospedale per un eventuale ricovero;
– lo sconto per i medicinali.
Attenzione: Alcune Regioni (ad esempio il Veneto) garantiscono un’assistenza sanitaria più ampia nei confronti dei cittadini emigrati dalla propria regione. Pertanto per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi presso gli Assessorati regionali e provinciali alla Sanità.
- Cittadini italiani all’estero per motivi di lavoro
Assistenza sanitaria negli Stati non in convenzione
I cittadini italiani che si recano per motivi di lavoro o con borsa di studio o per altri motivi specificati nel DPR n. 618 del 1980 nei Paesi al di fuori dell’Unione Europea e in cui non vigono accordi bilaterali in materia di assistenza sanitaria possono usufruire della garanzia dell’assistenza sanitaria in forma indiretta: anticipare le spese e successivamente chiedere il rimborso, tramite la Rappresentanza diplomatica italiana all’estero, al Ministero della Salute – Direzione Generale per i Rapporti con l’Unione Europea e per i Rapporti Internazionali Ufficio VI – Sezione distaccata c/o Ministero degli Affari Esteri.
BENEFICIARI DELL’ASSISTENZA
Sono beneficiari dell’assistenza sanitaria in paesi con i quali non vigono accordi in materia sanitaria i cittadini che si recano all’estero per motivi di lavoro e di studio.
COSA FARE PRIMA DELLA PARTENZA
I beneficiari dell’assistenza devono richiedere l’attestato ex art. 15 del DPR 31/7/80, n. 618 alla ASL di iscrizione previa presentazione della seguente documentazione:
Per i lavoratori:
• nota di trasferimento all’estero;
• documentazione comprovante il mantenimento all’assoggettamento al sistema previdenziale italiano;
• fotocopia del libretto di iscrizione alla ASL o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445),
• codice fiscale o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445).
Per gli studenti:
• documentazione comprovante il conseguimento della borsa di studio presso Università o fondazioni estere;
• fotocopia del libretto di iscrizione alla ASL o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445);
• codice fiscale o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445).
I lavoratori del settore pubblico possono richiedere il rilascio dell’attestato:
• alla ASL di iscrizione;
• al Ministero della Salute – Direzione Generale per i Rapporti con l’Unione Europea e per i Rapporti Internazionali Ufficio VI c/o il
Ministero degli Affari Esteri;
• Amministrazione o ente pubblico di appartenenza.
L’attestato potrà essere richiesto all’estero alla Rappresentanza diplomatica (sede di servizio) previa esibizione della documentazione sopra riportata.
L’attestato dovrà essere trasmesso alla ASL di iscrizione dell’assistito e al Ministero della Salute – Direzione Generale per i Rapporti con l’Unione Europea e per i Rapporti Internazionali Ufficio VI c/o il Ministero degli Affari Esteri preferibilmente in formato elettronico all’indirizzo e-mail minsalute@esteri.it.
La mancata comunicazione alla ASL di appartenenza comporta la perdita del diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero.
La durata dell’attestato sarà pari alla durata del periodo di soggiorno all’estero per motivi di lavoro.
ATTENZIONE: Se il periodo supera i 30 giorni verrà sospeso il medico di famiglia. Al rientro in Italia, alla scadenza prevista o in anticipo rispetto alla stessa, è necessario recarsi nuovamente alla ASL per la scelta del medico.
PROCEDURA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE ALL’ESTERO
La richiesta di rimborso delle spese sanitarie sostenute deve essere presentata al Ministero della Salute – Direzione Generale per i Rapporti con l’Unione Europea e per i Rapporti Internazionali Ufficio VI c/o Ministero degli Affari Esteri tramite l’Ambasciata o il Consolato territorialmente competente, entro tre mesi dalla data di effettuazione dell’ultima spesa correlata ad un singolo evento morboso, allegando la seguente documentazione:
1. domanda di rimborso redatta dal titolare dell’assistenza con l’apposizione della data di presentazione e del timbro da parte della Rappresentanza ai fini dell’accertamento dei termini di decadenza;
2. copia dell’attestato ex art. 15 del D.P.R. 618/80;
3. parere motivato del Capo della Rappresentanza diplomatica o dell’Ufficio consolare circa la congruità dei prezzi, tariffe, onorari del luogo, con il quale venga specificato se l’assistito sia stato costretto a rivolgersi a struttura privata per la mancanza o per l’inadeguatezza delle strutture pubbliche;
4. codice fiscale del titolare dell’assistenza, ovvero del lavoratore;
5. certificato medico con diagnosi e/o relazione sanitaria;
6. in caso di ricovero ospedaliero, la dichiarazione da parte della struttura sanitaria del costo della degenza ordinaria in vigore nella struttura medesima;
7. documentazione di spesa in originale, regolarmente quietanzata, rilasciata in conformità con le norme fiscali vigenti nel Paese (fatture, quietanze o ricevute di pagamento) dalla quale risulti la distinta dei singoli costi delle prestazioni;
8. traduzione in lingua italiana di tutta la documentazione (certificato medico, prescrizioni, fatture, quietanze, ricevute di pagamento, ecc.);
9. preferenza per la modalità di rimborso: domicilio o c/c bancario del titolare in Italia, con i relativi codici ABI/CAB e IBAN;
10. una copia di tutto il carteggio.
L’Ambasciata o l’Ufficio Consolare, previa verifica della completezza degli atti presentati in originale, appone il visto su tutta la documentazione (tranne l’attestato) e trasmette la stessa al Ministero della Salute – Direzione Generale per i Rapporti con l’Unione Europea e per i Rapporti Internazionali Ufficio VI – Sezione distaccata c/o Ministero degli Affari Esteri.
Il Ministero, verificata la regolarità e la completezza della documentazione, inoltrerà al competente organo di controllo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il provvedimento di liquidazione delle spese sanitarie sostenute nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale italiano o, in caso contrario, qualora vengano a mancare i presupposti giuridici, procederà con un provvedimento di reiezione.
RIENTRO TEMPORANEO
In caso di rientro saltuario in Italia si ha diritto alle prestazioni garantite alla generalità dei cittadini documentando l’attività di lavoro all’estero. In particolare, qualora la brevità del rientro risulti incompatibile con i tempi previsti per l’iscrizione nell’elenco del proprio medico di fiducia, si ha diritto all’assistenza medico-generica e pediatrica attraverso il sistema delle visite occasionali ed i servizi di guardia medica con oneri a proprio carico, per i quali se ne potrà richiedere il rimborso.
Al momento del rientro definitivo dall’estero, sarà necessario provvedere all’iscrizione all’ASL e alla scelta del medico di famiglia. La iscrizione può ricadere negli elenchi dello stesso medico di famiglia a carico del quale si era iscritti al momento della sospensione (Circolare Ministero della sanità 11.05.84 n. 1000.116).
NOTA: Il sito del Ministero della Salute mette a disposizione un link ad hoc:
che permette di sapere esattamente in che posizione si verrebbe a trovare il cittadino italiano in merito alla copertura sanitaria nel Paese ospitante.
ATTENZIONE: in Argentina, per temporaneo soggiorno (turismo, motivi personali, etc.), la Convenzione non prevede alcuna forma di tutela.
È esclusa anche la copertura delle prestazioni di pronto soccorso, quindi consigliamo di provvedere – prima della partenza – alla stipula di una assicurazione sanitaria privata.
Lo stesso consiglio vale per i doppi cittadini che si recano in Italia.
ATTENZIONE: Il Consolato non rilascia nessuna Tessera Sanitaria Europea, essa viene rilasciata in Italia o negli agli Paesi della Comunità Europea previa effettiva residenza.
Assistenza Legale
Il Consolato non può offrire assistenza legale a nessun titolo. Il connazionale che dovesse averne bisogno può consultare il sito dell’ordine degli avvocati locali.
Il Consolato, in casi di particolare gravità, può fornire un aiuto per il pagamento delle spese legali solo in caso di comprovata indigenza:
• sotto forma di sussidio per i connazionali residenti nella circoscrizione consolare;
• sotto forma di prestito con promessa di restituzione per i connazionali di passaggio o temporaneamente in loco.
Altre Forme di Protezione ed Assistenza Consolare
Nell’ambito della protezione e dell’assistenza consolare, esiste un’ampia casistica di interventi che riguardano i cittadini italiani all’estero.
Si riporta di seguito un elenco, non esaustivo, degli eventi che si verificano con più frequenza in questa Circoscrizione Consolare e che vedono coinvolti cittadini che si trovano temporaneamente, o di passaggio in loco:
• incidenti all’estero;
• ricerca di connazionali che non danno più notizia di sé;
• assistenza a connazionali vittime di sottrazione/perdita di documenti od altri effetti personali;
• assistenza a genitori italiani ai quali il coniuge straniero o doppio cittadino abbia sottratto un figlio, portandolo con sé all’estero.
- Per gli incidenti occorsi all’estero, le Rappresentanze diplomatico-consolari si assicurano che i cittadini ricevano adeguati trattamenti medici in loco, che vengano debitamente informati i familiari e che venga fornita ogni possibile assistenza in caso di necessità di trasferimento in Italia.
- Per quanto riguarda la ricerca di persone bisogna tenere ben presente che informazioni riguardanti cittadini italiani presenti nella circoscrizione consolare possono essere fornite nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, che impone nella maggior parte dei casi l’assenso della persona cercata.
Il Consolato pertanto effettuerà ricerche nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalla normativa locale e di quanto sopra citato.
In caso di sottrazione/perdita di documenti od altri effetti personali, l’Ufficio Assistenza indirizza il connazionale presso le autorità competenti a ricevere la denuncia o altro tipo di documentazione.
In alcuni casi, ci si può avvalere di un’assistenza economica denominata “prestito con promessa di restituzione” in quanto la somma concessa deve essere restituita all’Erario dopo il rientro in Italia, entro i termini e nelle modalità specificate dalla Legge. Tale forma di aiuto, per poter essere concessa, presuppone che:
• si tratti di un cittadino italiano in transito;
• versi in stato di occasionale ed urgente necessità (a causa, per esempio, di un furto o per smarrimento, ecc.);
• il connazionale presenti il documento formale, da cui risulti l’avvenuta sottrazione o smarrimento, rilasciato dalle locali autorità di Polizia;
• dagli accurati accertamenti che l’Ufficio Assistenza dovrà effettuare tramite le competenti Questure del luogo di residenza del richiedente, risulti effettivamente l’impossibilità di ricevere alcun tipo di aiuto economico da parte dei familiari;
• dal controllo sull’apposito portale del Ministero Affari Esteri il nominativo non risulti debitore di altri prestiti concessi da altre Rappresentanze italiane all’estero.
SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI
La problematica della sottrazione internazionale di minori ha assunto negli ultimi tempi una rilevanza crescente, sia per l’aumento di separazioni, spesso conflittuali, fra persone di diversa o doppia cittadinanza, sia per la maggiore sensibilità con la quale il problema è avvertito nel nostro Paese.
Il solo strumento cogente a disposizione del genitore connazionale per il recupero del minore è la Convenzione dell’Aja del 25.10.1980.
L’Autorità Centrale per l’Italia è il Dipartimento Giustizia Minorile presso il Ministero della Giustizia.
Il Consolato, nel caso fosse richiesto un intervento, può:
- sensibilizzare Autorità od organismi locali;
- seguire l’azione delle Autorità di Polizia per ricercare il minore sottratto;
- effettuare tentativi di conciliazione tra le parti;
- provvedere ad effettuare visite consolari al minore conteso con lo scopo di:
- verificare le condizioni di vita e di salute del minore italiano, nell’interesse superiore dello stesso;
- acquisire informazioni sul contesto sociale, ambientale e parentale in cui vive il minore, a seguito del suo sradicamento dalla residenza abituale in Italia, o a seguito del suo ritorno nel Paese di residenza abituale;
- fornire i nominativi di legali localmente noti;
- presenziare alle udienze in qualità di uditore qualora ritenuto opportuno dal legale di parte, compatibilmente con le leggi e l’ordinamento locali;
- esercitare i poteri di giudice tutelare nella persona del Console;
- sostenere l’azione dell’Autorità Centrale, con la quale la DGIT intrattiene una costante collaborazione.
UFFICIO ASSISTENZA E PENSIONI: asspensioni.cordoba@esteri.it