L’Ufficio di Stato Civile registra gli avvenimenti anagrafici più importanti nella vita dei cittadini italiani residenti nella Circoscrizione consolare, fra cui: nascite di figli o nipoti minorenni di cittadini solo italiani, matrimonio, unione civile, divorzio e decesso.
Quando questi avvenimenti si verificano all’estero la relativa certificazione, per essere valida in Italia, deve essere registrata presso il Comune competente. Tutti i cittadini italiani hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente (entro 90 giorni), al Consolato ogni variazione relativa al loro stato civile e alla composizione del loro nucleo familiare.
La registrazione degli atti e l’aggiornamento dei dati AIRE consentirà ai cittadini italiani la possibilità di usufruire dei servizi consolari, di ottenere certificati e documenti sia dal Comune, che dall’Ufficio consolare, nonché di esercitare il diritto di voto all’estero.
L’Ufficio di Stato Civile, oltre alle competenze sopra elencate, assiste i cittadini italiani residenti nell’espletamento delle seguenti pratiche:
- pubblicazioni di matrimonio;
- celebrazione del matrimonio consolare;
- rispristino cognome;
- cambiamento del nome o del cognome;
- atti di nascita di figli o nipoti minorenni di cittadini solo italiani.
FIGLI MINORENNI NATI ALL’ESTERO DA CITTADINI ITALIANI JURE SANGUINIS: ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER “BENEFICIO DI LEGGE”
Il quadro normativo vigente in materia di cittadinanza – Legge n. 74/2025 (che ha convertito con modificazioni il Decreto-Legge 36/2025 e Legge n. 91/1992), prevede che il figlio minorenne di cittadino italiano riconosciuto come tale dalla nascita, cioè iure sanguinis diviene anch’esso cittadino italiano solo se i genitori o il tutore rendono una dichiarazione di volontà all’acquisto della cittadinanza italiana da parte del proprio figlio entro un anno dalla nascita o dalla data di riconoscimento/adozione (comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992).
La trasmissione della cittadinanza italiana per i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino non è dunque automatica: prevede un meccanismo di acquisto di cittadinanza per beneficio di legge. Il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis.
Trattandosi di un acquisto di cittadinanza, la pratica sarà competenza dell’Ufficio Cittadinanza e si rimanda quindi all’apposita sezione, clicca qui.
IMPORTANTE
LE RICHIESTE DI REGISTRAZIONE DI FIGLI MINORENNI PERVENUTE TRAMITE FAST IT DOPO LA DATA DEL 27/03/2025 SARANNO DEBITAMENTE ANALIZZATE ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA, PER CUI L’UFFICIO CITTADINANZA CONTATTERÀ GLI INTERESSATI E FORNIRÀ LE ISTRUZIONI SPECIFICHE.
PRESENTAZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE
La modalità di presentazione delle richieste di trasmissione degli atti di Stato Civile si realizza esclusivamente tramite l’applicativo Fast It, sezione “Atti di Stato Civile“, accessibile a tutti i concittadini già registrati sul portale e la cui utenza sia stata, precedentemente, validata.
Tramite questa sezione è possibile presentare i seguenti documenti:
- atti di matrimonio;
- atti di unione civile;
- atti di morte;
- sentenze di divorzio;
- atti di nascita di figli o nipoti minorenni di cittadini solo italiani.
Per chiarimenti circa le modalità operative della sezione “Atti di Stato Civile”, è disponibile online un Manuale Fast It Stato Civile.
La presentazione degli atti di stato civile dovrà essere sempre accompagnata dal Modulo richiesta trascrizione atti e da una copia del DNI di tutti i membri del nucleo familiare con domicilio aggiornato.
Per quanto riguarda invece altre pratiche relative allo Stato Civile (matrimoni consolari, cambiamento nome o cognome, ripristino cognome, ecc.), è necessario rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica: statocivile.cordoba@esteri.it
Solo ed esclusivamente per quanto riguarda la presentazione di atti di morte di cittadini italiani iscritti in questo Consolato da parte di un familiare straniero (non italiano), è possibile contattare l’ufficio via e-mail per concordare la modalità di consegna.
REQUISITI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE
Gli atti devono essere originali (“partidas”, non certificati, né trascrizioni), rilasciati dal competente Ufficio di Stato Civile (“Registro Civil”) e tradotti in italiano.
Nel caso di atti provenienti da archivi digitali (CIDI, Sistema GEDO, PReCivil, ecc.), questi devono essere muniti di certificazione che la copia digitale è conforme all’originale, legalizzazione della firma dell’ufficiale che ha redatto il documento e firme digitali. La traduzione dovrà specificare che si tratta di un documento digitale e contenere gli elementi necessaria alla verifica (Vedi Modello in Anexo I del Manuale Fast It Stato Civile).
Non si accettano i certificati bilingue rilasciati dal “Registro Civil” in quanto non sono copie integrali.
In virtù dell’accordo bilaterale in materia di scambio di atti fra Italia e Argentina, gli atti rilasciati dagli Uffici di Stato Civile dal 1º luglio 1990 in poi sono esenti dalla legalizzazione “Apostille” della Convenzione dell’Aja.
ATTI DI NASCITA DI FIGLI O NIPOTI MINORENNI DI CITTADINI SOLO ITALIANI
L’atto di nascita del figlio (o nipote) minorenne di un cittadino solo italiano deve essere presentato dal genitore italiano e deve soddisfare i requisiti sopraelencati, ovvero essere munito di legalizzazione e relativa traduzione all’italiano.
L’atto deve essere accompagnato da una copia del documento d’identità (D.N.I.) del minore, nonché di quello di entrambi i genitori (indipendentemente se siano sposati o no e dalla loro nazionalità).
Nel caso in cui i genitori non convivano (ovvero, abbiamo domicili diversi sul D.N.I.), l’istanza deve essere corredata dell’assenso dell’altro genitore (cioè, di colui/colei che NON presenta la richiesta), necessario ai fini dell’iscrizione in A.I.R.E del minorenne.
L’assenso consiste in un modulo (“Atto di Assenso”), che sarà fornito dallo scrivente Ufficio una volta verificata la correttezza dell’istanza presentata su Fast It e dovrà essere sottoscritto secondo le modalità che verranno comunicate all’utente successivamente.
ATTI DI MATRIMONIO E SENTENZE DI DIVORZIO
L’atto di matrimonio di cittadino italiano vivente non deve essere stato rilasciato da oltre sei mesi rispetto alla data di presentazione dell’istanza al Consolato.
In caso di divorzio, si deve presentare la sentenza e l’atto di matrimonio in cui sia riportata l’annotazione a margine contenente i dati relativi a tale sentenza di divorzio passata in giudicato.
La sentenza di divorzio deve essere autenticata dal Tribunale competente, legalizzata dal “Superior Tribunal de Justicia” nel caso di Cordoba o dai Tribunali competenti per ogni Provincia e vidimata con “Apostille dell’Aja”.
La sentenza di divorzio deve essere autenticata dal Tribunale competente, legalizzata dal “Superior Tribunal de Justicia” nel caso di Cordoba o dai Tribunali competenti per ogni Provincia e vidimata con “Apostille dell’Aja”.
La presentazione della sentenza di divorzio deve essere sempre corredata dell’atto di notorietà. L’atto notorio consiste in un modulo che sarà fornito dallo scrivente Ufficio una volta verificata la correttezza dell’istanza presentata su Fast It e dovrà essere sottoscritto secondo le modalità che verranno comunicate all’utente successivamente.
CONTROLLO DEGLI ATTI PREVIO ALLA PRESENTAZIONE
Prima di presentare gli atti si raccomanda vivamente di verificare l’esattezza dei dati in essi contenuti (in particolare del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita). Troverete nel seguente link un modulo che vi aiuterà come utile strumento di controllo (Modulo controllo atti). In caso di errori sul documento originale, occorre ottenere la rettifica dell’atto da parte dell’Ufficio di Stato Civile che l’ha rilasciato. In caso di errori presenti sulla traduzione, sarà necessario realizzare una nuova traduzione corretta.
UNIONI CIVILI
Con l’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144, pubblicato in G.U. n.175 del 28 luglio 2016 e vigente dal 29/07/2016 è ora possibile richiedere la trascrizione dei matrimoni e delle unioni civili tra persone dello stesso sesso celebrati in Argentina, ai sensi della legge 20 maggio 2016 n.76, presso i registri provvisori delle unioni civili, istituiti nei Comuni italiani.
Il cittadino che all’estero abbia contratto, secondo la legge locale, matrimonio o unione civile, anche prima dell’entrata in vigore della Legge 76/2016, ha l’obbligo di informarne l’Ufficio consolare competente per residenza. Pertanto, si potrà dar corso alle richieste di costituzione di unioni civili presso questo Consolato Generale tra persone dello stesso sesso, di cui almeno una in possesso della cittadinanza italiana e residente in questa circoscrizione consolare.
- Per visitare la sezione dedicata allo Stato Civile del sito web istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, clicca qui.
- Per consultare i riferimenti normativi dell’Ufficio di Stato Civile, clicca qui.
SI PREGA DI CONSULTARE ATTENTAMENTE LA SEZIONE STATO CIVILE DEL SITO WEB PRIMA DI INVIARE MESSAGGI E-MAIL CON RICHIESTE D’INFORMAZIONI.